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Atto di assenso per il rilascio della carta di identità al figlio minore
Atto di assenso per il rilascio della carta di identità al figlio minore.
Per i possessori di SPID e CIE è possibile compilare direttamente i moduli online al seguente link: https://servizi.comunedisinnai.com/portal/servizi/moduli/pre_auth
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Presenti nr.1 documentiatto_assenso_figlio_minore-new-con-inf_N
Cambiamento di abitazione
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Cambio di residenza in tempo reale
Modulo compilabile anche Online attraverso il nuovo Portale ANPR - https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-anagrafici/cambio-di-residenza/ - dove il cittadino dovrà compilare la dichiarazione anagrafica seguendo le indicazioni.
Al portale ANPR si accede con la propria identità digitale: CIE (Carta d'Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale)
_________________________________________________________
Dal 9 maggio i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche – di residenza e di trasferimento all’estero – senza necessariamente recarsi allo sportello del comune, ma spedendole per posta oppure inviandole via e-mail o pec.
In quest’ultimo caso, si può:
- sottoscrivere la dichiarazione con la firma digitale o essere identificati dal sistema informatico, ad esempio tramite la carta d’identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
- o inviare la dichiarazione dalla casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- o trasmettere per posta elettronica ‘semplice’ copia della dichiarazione con firma autografa e copia del documento d’identità del dichiarante.
Sarà possibile inviare la dichiarazione anagrafica per posta ordinaria e posta elettronica.
La circolare del ministero 9/2012 spiega le modalità di applicazione della nuova normativa, con il facsimile delle dichiarazioni qui sotto riportate. Queste e altre informazioni, più il facsimile dei modelli di dichiarazione da compilare e inviare, fornisce la circolare del dipartimento Affari interni e territoriali n.9 del 27 aprile 2012 sulle modalità di applicazione della nuova normativa in materia di dichiarazioni anagrafiche, introdotta dall’articolo 5 (Cambio di residenza in tempo reale) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo). Questo in attesa del regolamento che dovrà armonizzare il regolamento anagrafico con le nuove disposizioni.
Il paragrafo 3 del documento, in particolare, riguarda le dichiarazioni dei cittadini iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). – Leggi la circolare
LA RICHIESTA DI CAMBIO DI RESIDENZA SI PUÒ INOLTRARE NEI SEGUENTI MODI:
1 – Direttamente allo sportello presentando i documenti e le fotocopie delle persone che cambiano residenza;
2 – Per via telematica alla PEC: protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it;
3 - Consegnandola all’ufficio protocollo;
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Presenti nr.7 documentilink al modulo per il cambio residenza
Presenti nr.7 documentiDich Res - Allegato1 - Dichiarazione costituzione di una famiglia_edit
Presenti nr.7 documentiDich Res - Allegato2 - Dichiarazione per proprietario immobile_edit
Presenti nr.7 documentiDich Res - Allegato3 - Dichiarazione vincoli affettivi_edit
Presenti nr.7 documentidich_residenza_tempo_reale_All_A-new_def2
Presenti nr.7 documentidich_residenza_tempo_reale_All_B-new_def2
Presenti nr.7 documentiCancellazione dall’anagrafe dei residenti all’estero
Cancellazione dall’anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE).
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Presenti nr.1 documentiCancellazione dall’anagrafe dei residenti irreperibili
Cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità.
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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà eredi
Il cittadino può usare la dichiarazione sostitutiva di notorietà (Art. 47 D.Lgs n° 445 28/12/2000) per dichiarare, a seguito del decesso di un congiunto, quali sono gli eredi, legittimi o riservatari, aventi diritto per legge alla successione. Con la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà vengono resi dall’interessato fatti, stati e qualità personali, diversi da quelli per i quali è prevista l'autocertificazione, di cui ne è a conoscenza. Gli ufficiali d’anagrafe che ricevono la suddetta dichiarazione, personale e sotto la diretta e completa responsabilità dell’interessato che la effettua, provvedono poi all’eventuale autenticazione della dichiarazione secondo le modalità previste per legge. Al fine di agevolare gli interessati a compilare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da presentare agli istituti di credito (banche, Poste, assicurazioni, ecc.) in caso di decesso di un proprio parente, si propone il modello suddetto. La dichiarazione va infine firmata dinanzi a ufficiale d’anagrafe di qualsiasi Comune (anche se non quello di effettiva residenza), muniti di documento di identità, che provvederà ad autenticarla.
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Presenti nr.1 documentiDich_sost_atto_not_eredi_new_con_inf_N
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà con autentica di firma
La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni, che riguardano colui che dichiara o che riguardano altre persone, per le quali non si possa ricorrere all’autocertificazione o che non siano acquisibili da altre amministrazioni pubbliche (art. 47 del T.U. approvato D.P.R. 28/12/2000 n. 445). La dichiarazione può essere usata, ad esempio, per attestare che la copia di un documento è conforme all’originale oppure per dichiarare di essere proprietario di un immobile, erede di una certa persona, titolare di un’impresa ecc. Oltre che con tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata anche con i soggetti privati che lo consentono. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere scritta su carta semplice o su un modulo prestampato da uffici pubblici. Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all’autenticazione della firma: basta firmarle davanti al dipendente o inviarle per posta o fax insieme alla fotocopia di un documento di identità valido. La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati va invece autenticata con conseguente pagamento dell’imposta di bollo del valore vigente alla data della presentazione nei casi in cui sia dovuta per legge.
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Presenti nr.1 documentiDich_sost_atto_not_con_autent_firma_new_con_inf_N
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà senza autentica di firma
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà consiste in una dichiarazione riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione e può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Consiste in una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.
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Presenti nr.1 documentiDich_sost_atto_not_senza_autent_firma_new_con_inf_N
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, prevista dal Dpr 445/2000, sostituiscono la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.
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Presenti nr.1 documentiIscrizione all’albo dei giudici popolari
L’albo comprende i nominativi dei cittadini idonei all’Ufficio di Giudice Popolare di Corte d’Assise e di Corte d’Assise d’Appello. Viene aggiornato ogni due anni e trasmesso alla Presidenza del Tribunale che provvede, per sorteggio, alla nomina dei giudici non togati. Possono essere iscritti all’albo gli elettori in età dai 30 ai 65 anni in possesso del diploma di scuola dell’obbligo (per Corte d’Assise) o di scuola media superiore (per Corte d’Assise d’Appello). Il Sindaco provvede alla pubblicazione di apposito avviso (art. 9 e 10 Legge n. 287/10.04.1951). Per richiedere l'iscrizione all'albo dei giudici popolari è necessario presentare il modulo di domanda.
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Presenti nr.1 documentimodulo_giudici_popolari-new-con-info_N
Iscrizione nell’anagrafe dei residenti
Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (APR).
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Iscrizione nell’anagrafe dei residenti all’estero
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Richiesta autenticazione documenti presso domicilio di infermi
Richiesta di autenticazione di sottoscrizioni previste dal DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e/o di carta d’identità presso il domicilio di persone inferme.
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Presenti nr.1 documentirichiesta-autentica-a-domicilio-con-inf_N
Rilascio certificazioni anagrafiche
I certificati anagrafici attestano quei dati desumibili dagli atti anagrafici (ad eccezione del titolo di studio e della professione), in particolare: certificato di cittadinanza (soltanto per i residenti cittadini italiani), certificato di residenza (da cui risulta l’indirizzo di dimora abituale), certificato di stato di famiglia (da cui risulta la composizione del nucleo familiare coabitante), certificato di esistenza in vita (da cui risulta l’esistenza in vita del residente), certificato di stato libero (da cui risulta l’assenza di vincoli matrimoniali), certificato di iscrizione nelle liste elettorali (è il certificato che attesta l' iscrizione del richiedente nelle liste elettorali del comune di residenza). Per i cittadini italiani residenti nel territorio comunale l'iscrizione nelle liste elettorali avviene d'ufficio in presenza dei requisiti necessari per il godimento dei diritti politici (compimento della maggiore età, mancanza di cause ostative quali sottoposizione a misure di sicurezza detentive, a misure di prevenzione o a libertà vigilata, interdizione dai pubblici uffici). Per i cittadini stranieri appartenenti all’Unione Europea l'iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte per le elezioni europee o per le elezioni comunali avviene sempre su richiesta. Tutti i dati contenuti nelle certificazioni possono essere richiesti dalle pubbliche amministrazioni o da privati per i procedimenti di loro competenza.
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Rilascio soggiorno permanente cittadino comunitario
Il cittadino UE che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale può richiedere l’attestato di soggiorno permanente. L’attestato è un documento che ha lo scopo di dimostrare l’avvenuto adempimento dell’obbligo d’iscriversi all’Anagrafe previsto dalla legge per i cittadini dell'Unione Europea e il diritto a soggiornare in maniera permanente in Italia. A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30/2007, i cittadini dell’Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo superiore a tre mesi a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri famigliari in quanto lavoratori (subordinati o autonomi) o in possesso di risorse economiche sufficienti unitamente ad una polizza di assicurazione sanitaria. Per soggiorni di durata superiore ai 3 mesi è obbligatorio provvedere all’iscrizione anagrafica nel Comune di residenza. Il soggiorno di durata inferiore a 3 mesi non è invece subordinato ad alcuna condizione o formalità. L'attestato di regolare soggiorno viene rilasciato dall'Ufficio anagrafe entro 30 giorni dalla domanda.
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Settore economico finanziario e tributi
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