Ordinanza Sindacale rivolta alla generalità delle persone fisiche e giuridiche per il taglio della vegetazione incolta ai fini di prevenzione rischio incendio e di igiene pubblica – anno 2022
IL SINDACO
PREMESSO
– che all’interno del centro abitato di Sinnai e delle frazioni, nonché nelle immediate zone periferiche esistono aree non edificate e terreni di proprietà privata ricoperti da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura ad alto rischio di infiammabilità;
– che tali situazioni, oltre a denotare lo stato di incuria delle aree, con ripercussioni negative sul decoro della zona o del quartiere in cui si trovano, possono rappresentare un grave pericolo per l’igiene, la salute e l’incolumità pubblica, in quanto favoriscono il proliferare di insetti e animali nocivi (ratti, zecche, blatte, zanzare ecc.) e incrementano, con l’alta temperatura della stagione primaverile-estiva, il rischio d’incendi con possibili danni a persone, animali e cose;
VISTA la nota n. U.0006472 del 11/03/2019 ad oggetto “Campagna 2019 per il controllo e lotta contro le zecche”, del Servizio Antinsetti – Settore Tutela Ambiente della Città Metropolitana di Cagliari, con la quale si suggeriscono misure utili per contenere al massimo le infestazioni di zecche, come il divieto di pascolo nei centri abitati e nelle periferie e con la falciatura delle erbe e possibilmente con aratura superficiale e successivo rivoltamento delle zolle;
RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale di disciplina del servizio di gestione dei rifiuti e igiene urbana, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 5.06.2020;
RAVVISATA la necessità di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell’abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, ed il loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/1 del 2.05.2022 avente ad oggetto “Prescrizioni Regionali Antincendio 2020- 2022. Aggiornamento 2022”;
RITENUTO necessario ed urgente, per quanto sopra esposto, di emanare adeguati provvedimenti per la salvaguardia dell’ambiente, per la tutela della salute pubblica, nonché atti ad evitare e attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva;
VISTO l’art 7-bis del T.U.E.L. (introdotto dall’articolo 16 legge n. 3 del 2003) relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL. stabilite nella misura dal minimo di euro 25,00 al massimo di € 500,00;
Visto Il D.lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;
VISTA la legge 241/90 e ss.mm.ii.;
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
ORDINA
A tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell’ambito urbano di Sinnai e frazioni, siano essi persone fisiche o giuridiche, di mantenere l’area pulita e ordinata, provvedendo allo sfalcio ripetuto della vegetazione erbacea, alla rimozione di qualsiasi altro materiale infiammabile e al loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, entro il termine massimo del 20 giugno 2022, procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un’ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie.
Tale situazione dovrà essere mantenuta sino al 31 ottobre 2022, considerato periodo di “elevato pericolo di incendio”.
Fatte salvo le prescrizioni Regionali antincendio 2022 di cui alla Deliberazione della G.R. n. 15/1 del 2.05.2022.
L’ufficio Tecnico Comunale è incaricato dell’esecuzione della presente Ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà Comunale.
La presente ordinanza integra e sostituisce le precedenti Ordinanze Sindacali, già emesse, di pari oggetto.
AVVERTE
in caso di mancato rispetto alle prescrizioni della presente ordinanza – fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili – i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa di € 250,00 ai sensi dell’art. 53 della deliberazione del C.C. n. 15/2020, e con l’applicazione della sanzione accessoria, consistente nell’obbligo di pulire l’area entro e non oltre cinque giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale.
Trascorso il termine entro il quale provvedere alla pulizia delle aree indicate nella diffida senza che l’interessato abbia ottemperato all’ordine ingiunto si provvederà con l’emanazione di una ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà l’esecuzione d’ufficio con addebito delle spese al contravventore, nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 del Codice Penale.
INFORMA
Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si comunica che il Settore competente e referente del procedimento è l’Ufficio Comando Polizia Locale, il responsabile del procedimento è il Comandante Cap. Luciano Concas.
Che avverso il presente provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge 07.08.1990, n. 241, può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, oppure, in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.
DEMANDA
Agli Agenti della Polizia Locale e a tutte le Forze dell’Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza.