REGOLAMENTO D’USO AREA DI SGAMBATURA CANI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 03.05.2018

ART. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione della cosiddetta “area di sgambatura per cani”, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e al fine di garantire il benessere dei cani, mediante la realizzazione di aree di sgambatura, debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere addestrati, lasciati liberi o tenuti al guinzaglio in condizioni di sicurezza.

ART.2 – Definizioni

  1. Area sgambatura cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con cartello riportante la dicitura “Area di sgambatura cani” e le norme generali di comportamento da tenersi all’interno dell’area, ove è consentito l’accesso ai cani con museruola e guinzaglio a disposizione, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento;
  2. Proprietario/Conduttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all’anagrafe canina e debitamente vaccinati, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alla suddetta area di sgambatura.

    ART.3 – Principi generali della regolamentazione

    L’area di sgambatura per cani è costituita, al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria, in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti. L’area è suddivisa in tre zone:

    • zona 1 – individuata per la sgambatura al guinzaglio
    • zona 2 – individuata per l’addestramento
    • zona 3 – individuata per la sgambatura libera

ART. 4 – Oneri e obblighi del Comune

Il comune provvederà periodicamente, o quando se ne ravvisi la necessità e l’urgenza, alla pulizia e allo sfalcio dell’erba dell’area di sgambatura, alla disinfestazione, alla disinfezione.

ART. 5 – Oneri e obblighi dei fruitori dell’area

  1. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area di sgambatura è riservato esclusivamente ai proprietari/conduttori e ai loro cani;
  2. Ogni conduttore è responsabile del proprio cane. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun accompagnatore dovrà valutare l’opportunità di accedere e permanere con il proprio cane in base al comportamento dei cani già presenti;
  3. Nel caso di cani con problemi comportamentali, devono essere adottati, museruola e/o guinzaglio che devono essere obbligatoriamente a disposizione;
  4. I proprietari/conduttori di cane potranno permanere nell’area per un periodo massimo di 30 minuti nel caso in cui altri cani, con manifesta incompatibilità con i cani già presenti, stiano aspettando di accedere;
  5. Se l’area è occupata per un periodo superiore ai 30 minuti, e si evidenziano o si ipotizzano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli da introdurre, su richiesta anche di un singolo conduttore, i conduttori già presenti dovranno uscire dall’area per consentire un altrettanto periodo di sgambatura in solitaria del cane del conduttore richiedente;
  6. Se nell’area occupata da diversi utenti consenzienti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani più aggressivi sono tenuti ad abbandonare l’area con il cane in propria custodia;
  7. I proprietari/conduttori possono lasciare liberi i propri cani nella zona 3 di sgambatura, con obbligo di costante monitoraggio, e previo consenso dei conduttori già presenti; in assenza del consenso si dovrà seguire la regola dei 30 minuti massimi di permanenza;
  8. Il proprietario/conduttore del cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso;
  9. I minori di 16 anni, possono entrare nell’area esclusivamente se accompagnati da genitori;
  10. L’accesso a l’area di sgambatura deve essere valutato da parte di proprietari/conduttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche fondamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell’area di sgambatura stessa;
  11. Il proprietario/conduttore di un cane femmina in periodo riproduttivo (calore), non può accedere all’interno dell’area di sgambatura comunale; lo stesso principio vale per i cani maschi particolarmente eccitabili che molestino ripetutamente altri cani, qualora le effusioni non si limitino ai primi approcci iniziali, in questo caso i proprietari dei cani maschi sono tenuti ad abbandonare l’area o a tenerli costantemente al guinzaglio, vigilati e custoditi;
  12. Ai proprietari/conduttore dei cani è fatto obbligo di avere al seguito un documento attestante l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina ed esibirlo a richiesta dell’Autorità competente;
  13. Ai proprietari/conduttore dei cani in possesso del patentino di cui al comma 4, art. 1 dell’Ordinanza Ministeriale 03.03.2009, in quanto conseguenza dell’applicazione del successivo comma 6, è fatto obbligo di esibirlo a richiesta delle Autorità;
  14. Nella zona 2 è vietato l’ingresso dei cani qualora sia occupata da attività di addestramento;
  15. A garanzia dell’igiene e del decoro dell’area di sgambatura è fatto obbligo ai proprietari/conduttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni, di raccogliere eventuali deiezioni del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell’area di sgambatura; chiunque viola le disposizioni previste è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00 (sono esclusi dalle prescrizioni i cani che accompagnano soggetti non vedenti) ;
  16. Ai proprietari/conduttore di cani è fatto obbligo entrando ed uscendo dalle aree di sgambatura, chiudere i cancelletti sia interni che esterni all’area stessa;
  17. Tutti i comportamenti devono essere improntati nel rispetto degli animali e delle persone presenti.

ART. 6 – Apertura dell’area

Salvo diverse disposizioni, l’area di sgambatura è aperta negli orari stabiliti dal Comune e resi noti mediante l’affissione di apposita segnaletica.

In deroga a quanto previsto, in caso di manifestazioni, addestramenti specifici, giornate dell’adozioni e di apposizione di microchip o in genere iniziative legate agli animali, il Comune può stabilire una differente e puntuale regolamentazione, differenti orari di apertura o la chiusura delle aree per opportuni motivi.

ART. 7 – Divieti

  1. È vietato l’accesso ai cani affetti da patologie contagiose;
  2. È vietato l’accesso ai cani femmina in calore;
  3. È vietato l’accesso ai cani che già hanno morso o aggredito e che sono stati inseriti nell’elenco di cui all’art. 3 dell’Ordinanza Ministeriale del 03.03.2009;
  4. È vietato l’accesso a chiunque non conduca un cane, fatta eccezione per i genitori dei minori di 16 anni conduttori di cane;
  5. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all’interno dell’area di sgambatura;
  6. È vietato ai conduttori introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo;
  7. È vietato introdurre nelle aree qualsiasi tipo di veicolo di cui all’art. 47 C.d.S., nonché biciclette per bambini, acceleratori d’andatura, pattini e similari, ad eccezione dei mezzi autorizzati;
  8. Parimenti è vietato introdurre nelle aree qualsiasi oggetto o elemento di arredo se non autorizzato;
  9. Sono vietati giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al fine di scongiurare situazioni di pericolo per i cani e le persone;
  10. È vietato introdurre animali di specie diversa dal cane;
  11. È vietato introdurre più di un cane per conduttore;
  12. È vietato fumare in tutta l’area di sgambatura.

ART. 8 – Attività di vigilanza e sanzioni

  1. La funzione di vigilanza all’interno dell’area di sgambatura è svolta dagli agenti e dagli Ufficiali di Polizia locale. Il personale dell’Area Sanità Pubblica Veterinaria Asl n.8 di Quartu Sant’Elena svolgerà tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.
  2. Ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 e del Capo I della legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da €25,00 a €500,00 € 150,00.
  3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l’applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

ART. 9 – Area video sorvegliata

L’area sgambatura cani potrà essere dotata di videosorveglianza per fini molteplici, alcuni dei quali possono essere raggruppati nei seguenti ambiti generali:

  1. protezione e incolumità degli individui e animali, ivi compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, alla prevenzione, all’accertamento o repressione dei reati ad opera dei soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

  2. protezione della proprietà;

  3. rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni;

  4. acquisizione di prove.

Le finalità sopraddette sono conseguibili attraverso l’uso di sistemi di videosorveglianza, purché ciò non determini un’ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli interessati, con riguardo al rispetto del trattamento dei dati personali.

Pertanto, l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni, quali le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata.