In occasione dello svolgimento della rassegna del “Carnevale Sinnaese” del 10 e 11 Febbraio 2024 il Sindaco ha emesso l’ordinanza allegata di divieto di vendita di bevande in contenitori in vetro e lattine, nelle aree prossime ai siti di svolgimento delle iniziative legate alla rassegna.
Per i motivi indicati in premessa:
– nel giorno 10 febbraio 2024, dalle ore 14:00 alle ore 22:00 nei pressi della Piazza Sant’Isidoro, area di partenza ed arrivo della sfilata di carnevale con carri allegorici;
– nel giorno 11 febbraio 2024, nei pressi della Piazza Santa Vittoria, area di svolgimento della “Pentolaccia”, dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
– è vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
– è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
– è consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all’interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;
è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio.
I suddetti divieti e prescrizioni trovano applicazione sia per i pubblici esercizi, per le attività commerciali in sede fissa che per gli ambulanti assegnatari di posteggio nei pressi delle singole manifestazioni (Piazza Sant’Isidoro e Piazza Santa Vittoria).
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell’art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.
In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.
Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:
– entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell’art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
– entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R.
24/11/1971, n. 1199.
La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l’esecuzione del presente provvedimento.