Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica
Ulteriori misure in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologicada Covid-19
Il Sindaco, con ordinanza n° 2 del 19.01.2021
Ordina
In ottemperanza alle nuove prescrizioni contenute nell’ultimo DPCM del 14 gennaio 2021 inerente il contenimento della nuova emergenza Covid-19, onde limitare, per quanto possibile, assembramenti e altre situazioni di potenziale contagio, a far data da martedì 19 gennaio 2021 e fino al 05 marzo 2021, salvo espressa proroga derivante dall’emanazione di ulteriori provvedimenti governativi in materia di “misure in materia di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”:
• Il divieto d’accesso alle piazze, ai parchi pubblici e privati ed ai giardini aperti al pubblico dopo le ore 20,00 e sino alle ore 05 del giorno successivo. Per eventuali dimostrate esigenze, l’accesso potrà essere consentito fino alle ore 21,00 con autorizzazione formale del Comune;
• Il divieto di stazionamento, dopo le ore 20,00 e sino alle ore 05 del giorno successivo, nelle Piazze che costituiscono luogo di transito per l’accesso alle abitazioni o ai servizi pubblici, pubblici esercizi ed esercizi commerciali;
• durante le cerimonie funebri è consentito l’ingresso ai cimiteri ai soli parenti stretti e fino ad un massimo di 15 persone, con uso obbligatorio dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro;
• La frequentazione dei mercati rionali all’aperto del martedì e del venerdì deve avvenire con il rigoroso rispetto da parte degli operatori interessati e dei relativi clienti del distanziamento interpersonale di sicurezza, del divieto di assembramento e dell’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale. La permanenza negli spazi mercatali deve rigorosamente limitarsi al tempo strettamente necessario per l’effettuazione degli acquisti;
• Il divieto assoluto di assembramento in tutte le ore del giorno negli spazi aperti al pubblico quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, piazze, giardini, litorali e spiagge, aree adiacenti agli esercizi di somministrazione;
• L’obbligo continuativo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli in maniera corretta, coprendo naso e bocca;
• l’obbligo di chiusura dalle ore 18,00 fino alle ore 05,00, per tutti i giorni della settimana, dei cosiddetti distributori automatici h24, che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con eccezione di quelli ubicati all’interno delle strutture pubbliche e private,
purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via;
Sono fatti salvi i distributori automatici delle farmacie e parafarmacie e i distributori h24 limitatamente alla vendita di articoli parafarmaceutici e/o di igiene personale nonché quelli che non somministrano bevande e alimenti confezionati.