Nuova IMU 2020 – Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali.
Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.
Resta confermata l’esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).
Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell’esenzione per l’abitazione posseduta in Italia.
Aree edificabili:
Sono considerati, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
I comproproprietari delle aree che non hanno i requisiti sopra detti devono pagare la nuova IMU.
Beni merce:
I fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”) non sono più esenti
Ai sensi dell’art. 177 del Decreto Rilancio per l’anno 2020, non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU) relativa a:
a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
PAGAMENTO ACCONTO IMU 2020
IL VERSAMENTO DELLA RATA DI ACCONTO IMU PER L’ANNO 2020 DEVE ESSERE EFFETTUATO ENTRO IL 16 GIUGNO 2020 IN MISURA PARI ALLA METÀ DI QUANTO VERSATO A TITOLO DI IMU E TASI PER L’ANNO 2019, COME PREVISTO DAL COMMA 762 DELLA LEGGE 160/2019.
Il versamento della rata a saldo nel mese di dicembre verrà eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote che verranno approvate dall’Ente entro il prossimo 31 luglio, insieme al nuovo Regolamento Comunale.
La Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 05 giugno 2020 ha disposto:
– il non differimento della scadenza dell’acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;
– la non applicazione di sanzioni nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche dovute all’emergenza Covid-19.
Successivamente, alla luce della Risoluzione Mef-Def n. 5/2020 dell’8 giugno 2020 si specifica che per gli immobili classificati nella categoria catastale D, la scadenza per il pagamento del tributo con codice 3925 riferita alla quota Stato, rimane fissata al 16 giugno p.v., salvo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso.
A tal proposito si comunica che il “portalino” per il calcolo dell’IMU mantiene la scadenza di pagamento fissata dalla legge al 16 giugno e al 16 dicembre, pertanto oltre tali date non è possibile stampare l’F24 se non con il calcolo del ravvedimento.
I contribuenti che rientrano nella categoria che ha registrato difficoltà economiche dovute all’emergenza COVID-19, potranno beneficiare del prospetto per il calcolo del tributo e degli interessi ma non della stampa dell’F24, che dovrà essere compilato in autonomia in altre modalità (Home-banking, Agenzia delle Entrate etc..).
– Portalino per il calcolo dell’IMU