Si porta a conoscenza degli interessati, che la L.R. 06.07.2018, n. 23, nel modificare la L.R. n. 16/17 (Norme in materia di turismo), ha aggiunto l’art. 21 bis (Locazione occasionale a fini ricettivi), che prevede al comma 1 che la locazione occasionale a fini ricettivi è consentita previa comunicazione al Comune territorialmente competente con l’indicazione del periodo di disponibilità (…)”.
Alla locazione occasionale è estesa, inoltre, l’applicazione dell’art. 16, comma 8, della L.R. n. 16 del 28.07.2017 che prevede l’iscrizione nel registro regionale tenuto dall’Assessorato Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio finalizzato all’attribuzione dell’identificativo univoco numerico (IUN), così come già previsto per le altre tipologie ricettive.
Legge Regionale 06 Luglio 2018, n. 23
Determinazione RAS n . 966 del 18.09.2018
Modello comunicazione locazione occasionale a fini ricettivi