IL SINDACO
VISTO il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
VISTO l’art. 1932 del Codice dell’ordinamento militare, approvato con D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
NOTIFICA
1 – Tutti i cittadini dello Stato, e gli stranieri che possono divenire tali prestando servizio nelle forze armate o in altro modo previsto dalla normativa sulla cittadinanza (Legge 5 febbraio 1992, n. 91) nati nell’anno 2007 e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune ai sensi dell’art. 1933 del
D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, hanno il dovere di chiedere entro trenta giorni dalla data odierna la loro iscrizione nelle liste di leva e di fornire i chiarimenti che in quest’occasione potranno essere loro richiesti.
Allo stesso dovere sono tenuti i residenti che non possiedono alcuna cittadinanza (art. 1950 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66).
Ove la domanda non sia fatta personalmente dai giovani suddetti, per questi hanno l’obbligo di farla i rispettivi genitori o i tutori.
2 – I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del Codice civile.
3 – La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell’art. 1932 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.