ALBO DEI GIUDICI POPOLARI
Iscrizioni all’albo dal 1 aprile al 31 luglio
I cittadini, in possesso dei requisiti di legge, possono presentare domanda di iscrizione all’albo solo negli anni dispari, dall’1 aprile al 31 luglio.
L’iscrizione all’albo è permanente e gli aggiornamenti sono effettuati da una commissione comunale che verifica i requisiti prescritti dalla legge e predispone l’elenco dei nuovi iscritti, da
inoltrare al Tribunale competente per territorio.
In base alla normativa vengono formati due elenchi separati, uno dei giudici popolari di Corte d’assise e l’altro dei giudici popolari di Corte d’assise d’appello.
Requisiti
Per richiedere l’iscrizione è necessario:
· avere la cittadinanza italiana;
· godere dei diritti civili e politici;
· avere età compresa tra i 30 e i 65 anni;
· essere in possesso del diploma di scuola secondaria di I grado per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte d’assise;
· essere in possesso del diploma di scuola secondaria di II grado per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello;
· buona condotta morale.
Non possono chiedere l’iscrizione all’albo di giudice popolare:
a) i magistrati e i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato e a qualsiasi organo di polizia (anche se non dipendenti dallo Stato) in attività di servizio;
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.
Documentazione da presentare
Il modulo per l’iscrizione all’albo dei giudici popolari può essere presentato:
· personalmente presso l’ufficio protocollo;
· inviato via mail all’indirizzo anagrafe@comune.sinnai.ca.it o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.sinnai.ca.it.
Le domande devono essere sempre corredate da copia di un documento di riconoscimento.
Normativa di riferimento
· Decreto legislativo n. 273 del 28 luglio 1989.
· L. n. 405 del 5 maggio 1952 “Ammissione delle donne a partecipare all’amministrazione della giustizia nelle Corti d’assise e nei tribunali per minorenni”.
· L. n. 287 del 10 aprile 1951 “Riordinamento dei giudici di assise”.