Lo statuto comunale
Approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 79 del 30.09.1999 resa esecutiva dal Co.Re.Co con nota n. 4497-4797 del 23.11.1999 e n. 5087 del 07.12.1999.
Successivamente modificato con le deliberazioni:
Delibera consiglio comunale n. 100 del 30.11.2000 resa esecutiva dal Co.Re.Co con nota n. 4378/005/2001 del 02.02.2001;
Delibera consiglio comunale n. 53 del 11.11.2004;
Delibera consiglio comunale n. 2 del 27.02.2007.
TITOLO I – PRINCIPI GENERALI
articolo 1 Configurazione giuridica1) Il Comune di Sinnai è ente locale autonomo nell’ambito dell’ordinamento istituzionale dello Stato, secondo i principi inderogabili fissati dalle leggi della Repubblica e nel rispetto delle norme dello statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna e del presente Statuto.articolo 2 Territorio del comune1) Il territorio comunale comprende, oltre al centro urbano di Sinnai, le frazioni di Solanas, San Gregorio e Tasonis.
2) Il territorio comunale confina con quello dei Comuni di Settimo San Pietro, Maracalagonis, Burcei, Soleminis, Dolianova, Villasimius, Villasalto, Castiadas, San Vito e Quartucciu.articolo 3 Sede del comune1) La sede comunale è ubicata nel Palazzo civico nel Parco delle Rimembranze, dove normalmente siede il sindaco e si riuniscono il consiglio e la giunta. Il consiglio comunale e la giunta possono riunirsi in sede diversa, previa delibera degli organi competenti.articolo 4 Stemma e gonfalone1) Il comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, adottati con delibera del consiglio comunale n. 30 del 10 luglio 1964. Gli stessi riassumono le ragioni naturali, storiche e culturali del comune che possono essere così riassunti:
– con le due torri si identificano le antiche ville di Santa Vittoria e Segossini;
– con la fontana e l’ulivo si identifica “Funtane’ Olia”, antica piazzetta di Santa Vittoria, l’agglomerato più antico di Sinnai;
– con le sette cime d’argento il monte dei Sette Fratelli.
2) Con apposito regolamento viene disciplinato l’uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma a enti o associazioni, operanti nel territorio.articolo 5 Il Comune di Sinnai e la Brigata Sassari1) Il 1° marzo 1915 a Sinnai, nella allora periferia del paese dove ora sorge l’omonima piazza fu costituito il 151° Reggimento fanteria che, insieme al 152° reggimento costituitosi a Tempio Pausania, formò la gloriosa Brigata Sassari.
2) Questo forte legame sfociò in un caloroso abbraccio il 28 gennaio 2003, in occasione dell’86° anniversario della Battaglia dei Tre Monti, con il conferimento della cittadinanza onoraria alla Brigata da parte del consiglio comunale con delibera n. 1 del 28/01/03.
3) Nel nome della Brigata Sassari il Comune di Sinnai sancì un patto di gemellaggio con i Comuni di Asiago e Foza, nei cui territori avvennero le più cruente battaglie che videro i “Diavoli Rossi” protagonisti indiscussi, e con i Comuni di Tempio Pausania, comune sede di costituzione del 152° reggimento e Armungia, comune che diede i natali ad Emilio Lussu.
4) Sinnai ripudia la violenza e la guerra come strumenti per la risoluzione dei conflitti. chiudiarticolo 6 Lingua sarda1) La lingua sarda, così come è usata nel territorio del comune, secondo la tradizione scritta e orale, è patrimonio della comunità. A essa deve essere garantita la dignità che le compete. Le attività di tutela del sardo sono ispirate, oltre che all’articolo 6 della costituzione, alla legge statale 482/99 e alla L.R. n. 26/97.
2) Nel consiglio comunale possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.
3) Le modalità dell’uso della lingua sarda in consiglio comunale verranno fissate con apposito regolamento, fermo restando che la lingua italiana costituisce l’unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formulazione degli atti ufficiali del consiglio.
4) Nel territorio del comune la toponomastica in lingua sarda è equiparata a quella in lingua italiana.
5) Ai fini della concreta attuazione del presente articolo nonché di una più completa divulgazione l’amministrazione comunale provvede alla traduzione in sardo del presente statuto. chiudiarticolo 7 Autonomia statutaria1) Il Comune di Sinnai adotta il proprio statuto nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto dei principi dalla stessa fissati.
2) Lo statuto è l’atto fondamentale che regola l’esercizio dell’autonomia normativa e amministrativa, nonché l’autonomia impositiva e finanziaria e organizzativa del comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.
3) Lo statuto, liberamente formato e adeguato dal consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, determina l’ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
4) Concorre a promuovere e garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all’attività politico-amministrativa del comune.
5) Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.
6) Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell’organizzazione operativa del comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell’ambito della legge, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.
7) Lo statuto si ispira ai principi dettati dalla Carta europea dell’autonomia locale.
8) Lo statuto è approvato dal consiglio comunale. La legge disciplina modalità e quorum di deliberazione e di revisione dello statuto e determina la sua efficacia normativa.articolo 8 Potestà regolamentare1) Il Comune di Sinnai ha potestà regolamentare nei casi, secondo le modalità e nel rispetto dei principi previsti dalla legge e dallo statuto.
2) I regolamenti comunali costituiscono lo strumento propulsivo dell’attività del comune. Essi sono formati e approvati dal consiglio al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli, fatti salvi quelli per i quali la legge prevede la competenza della giunta comunale in materia di adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.articolo 9 Il comune1) Il Comune di Sinnai ha competenza generale amministrativa nelle materie che interessano la propria comunità e il proprio territorio, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti da leggi dello Stato o della Regione Autonoma della Sardegna.
2) Esercita le proprie funzioni e attività secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale.
3) Rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l’identità culturale e valorizzando l’originalità e la genuinità della tradizione locale.
4) Garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche del comune, il diritto all’informazione e alla trasparenza sull’attività amministrativa e alla consultazione popolare nei modi e nelle forme previste dal presente statuto.
5) Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali anche partecipando allo sviluppo e al finanziamento della cooperazione sociale locale.
6) Il comune promuove e partecipa attivamente a forme associative con i soggetti del terzo settore nel programmare, progettare e gestire gli interventi alla persona e del sociale.
7) L’azione del comune si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana, della pace, dell’ospitalità, della fratellanza fra i popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, della attenzione particolare ai più deboli fra essi, dell’equità sociale e della solidarietà, che sono valori fondanti della Comunità di Sinnai.
8) Il Comune di Sinnai riconosce come parte fondante del suo patrimonio storico culturale, l’apporto di pensiero e di esperienza proprio del modo di essere delle donne. Si impegna a rafforzare nella coscienza sociale e nel vivere civile il vero rispetto della parità tra uomo e donna, rimovendo ogni discriminazione, diretta e indiretta, e ogni ostacolo di fatto limitativo di tale parità, conformando a tale principio il proprio ordinamento e la propria organizzazione.
9) Il comune individua nel Parco naturale regionale dei Sette Fratelli-Monte Genis uno degli strumenti più idonei alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico, archeologico e artistico del territorio della Sardegna sud-orientale, ne persegue l’obiettivo dell’istituzione e si impegna a concorrere, col massimo grado di partecipazione, alla sua realizzazione.
10) Il comune ha la facoltà di gemellarsi con altre città italiane o straniere alle quali risulta legata da particolari rapporti culturali, sociali economici e geografici adottando delibera del consiglio comunale motivata.
11) Il comune, con delibera motivata del consiglio comunale approvata da almeno i 2/3 dei suoi componenti, può conferire la cittadinanza onoraria a personalità che si sono distinte con le loro opere, nel campo della cultura, della storia, della economia, del sociale e dello sport.
12) Il comune può chiedere con apposita delibera del consiglio comunale, e avendone i requisiti, il titolo di città secondo le procedure dettate all’art. 18 della Legge 267/2000.articolo 10 Funzioni1) Il comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.
2) Il comune, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali.articolo 11 Funzioni proprie1) Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio principalmente nei settori organici dei servizi sociali, scolastici, dell’assetto e uso del territorio, dell’ambiente e dello sviluppo economico.
2) Il Comune di Sinnai, uniformandosi ai principi che, secondo la Costituzione della Repubblica devono ispirare i rapporti etici-sociali, si impegna, nell’ambito degli specifici poteri di istituto, a promuovere i diritti dell’individuo e quelli della famiglia, sostenendone la formazione e l’adempimento dei compiti, a tutelare la salute quale fondamentale diritto del cittadino, ad assicurare la libertà dell’insegnamento e dell’educazione e la diffusione della cultura.
3) Adotta provvedimenti idonei a rendere l’organizzazione della città e dei suoi servizi meglio rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini.
4) In particolare opera per:
– garantire le libere attività della comunità, agendo per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio;
– promuovere iniziative mirate all’elevamento culturale e sociale delle persone, favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con particolare attenzione e sostegno al volontariato sociale;
– realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l’igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;
– rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, favorendo l’obiettivo della piena occupazione e della valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali;
– attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, operando con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi e prestando una particolare attenzione alla condizione giovanile, al fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di emarginazione e devianza dal contesto della vita sociale;
– riconoscere il ruolo fondamentale della famiglia nella formazione del cittadino, sostenendola nei casi di accertato effettivo bisogno;
– considerare le persone diversamente abili come una risorsa della nostra comunità; creare condizioni culturali, normative, urbanistiche, di servizi, di inserimenti sociali e lavorativi che, riconoscendone concretamente la dignità, rendano possibile la loro partecipazione al miglioramento qualitativo della convivenza;
– sviluppare e promuovere l’integrazione aiutando, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume, promuovendone il radicamento e favorendo la partecipazione alla vita pubblica e amministrativa della città di tutte le cittadine e i cittadini stranieri che risiedono stabilmente sul nostro territorio, nel segno di una società multietnica e multirazziale;
– riconoscere i valori naturali, storici e artistici come patrimonio della collettività e delle generazioni che verranno;
– adottare misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
– promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico culturale, ambientale e paesaggistico della comunità, garantendone la fruizione da parte della collettività e promuove e incoraggia attività volte a tal fine;
– promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;
– incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile;
– favorire l’istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive e promuovere la creazione di idonee strutture, servizi e impianti assicurandone l’utilizzo agli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento;
– tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e sostenere il diritto di libertà e di organizzazione dei lavoratori;
– promuovere lo sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, nonché dell’industria a esse collegata, adottando iniziative atte a stimolare e sviluppare l’artigianato e l’impresa artigiana, con particolare riguardo a quelle che esaltano le caratteristiche e le peculiarità locali;
– adotta regolamenti specifici per tutelare gli animali;
– sviluppare le attività turistiche, promuovendo l’ordinata espansione delle strutture ricettive nonché il potenziamento e il rinnovamento dei servizi e delle attrezzature;
– coordinare le attività commerciali e organizzare la rete di distribuzione commerciale in funzione della valorizzazione della produzione locale e della tutela del consumatore;
– promuovere e sostenere forme associative e di autogestione con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali giovanili;
– attuare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività produttive;
– realizzare piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione;
– governare e, per la parte di propria competenza, attuare la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e priorità definite dagli strumenti urbanistici attuativi;
– predisporre strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità;
– esercitare il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia sanzionandone le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali;
– attuare un sistema coordinato di traffico, di circolazione e di trasporto urbano, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.articolo 12 Funzioni per servizi di competenza statale1) Il comune gestisce nei modi previsti dalla legge i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica, di leva militare e di servizio civile alternativo, nonché le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli sono affidate dalla legge, previa assicurazione delle necessarie risorse finanziarie.articolo 13 Finalità programmaticheIl Comune di Sinnai realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione; attua e valorizza ogni forma di collaborazione con altri Enti Locali.
Il Comune di Sinnai si impegna formalmente a indirizzare la sua azione di governo seguendo le linee generali tracciate dal Piano strategico comunale, nonché degli ulteriori strumenti di programmazione adottati e approvati dal comune, per quanto riguarda le azioni locali, e dal Piano strategico intercomunale, per quanto riguarda quelle relative all’area vasta.
Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Comunità Europea, il comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle organizzazioni imprenditoriali, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
2) Il territorio comunale confina con quello dei Comuni di Settimo San Pietro, Maracalagonis, Burcei, Soleminis, Dolianova, Villasimius, Villasalto, Castiadas, San Vito e Quartucciu.
– con le due torri si identificano le antiche ville di Santa Vittoria e Segossini;
– con la fontana e l’ulivo si identifica “Funtane’ Olia”, antica piazzetta di Santa Vittoria, l’agglomerato più antico di Sinnai;
– con le sette cime d’argento il monte dei Sette Fratelli.
2) Con apposito regolamento viene disciplinato l’uso dello stemma e del gonfalone, nonché i casi di concessione in uso dello stemma a enti o associazioni, operanti nel territorio.
2) Questo forte legame sfociò in un caloroso abbraccio il 28 gennaio 2003, in occasione dell’86° anniversario della Battaglia dei Tre Monti, con il conferimento della cittadinanza onoraria alla Brigata da parte del consiglio comunale con delibera n. 1 del 28/01/03.
3) Nel nome della Brigata Sassari il Comune di Sinnai sancì un patto di gemellaggio con i Comuni di Asiago e Foza, nei cui territori avvennero le più cruente battaglie che videro i “Diavoli Rossi” protagonisti indiscussi, e con i Comuni di Tempio Pausania, comune sede di costituzione del 152° reggimento e Armungia, comune che diede i natali ad Emilio Lussu.
4) Sinnai ripudia la violenza e la guerra come strumenti per la risoluzione dei conflitti. chiudi
2) Nel consiglio comunale possono essere usate liberamente la lingua sarda e la lingua italiana.
3) Le modalità dell’uso della lingua sarda in consiglio comunale verranno fissate con apposito regolamento, fermo restando che la lingua italiana costituisce l’unico riferimento per la redazione del processo verbale e per la formulazione degli atti ufficiali del consiglio.
4) Nel territorio del comune la toponomastica in lingua sarda è equiparata a quella in lingua italiana.
5) Ai fini della concreta attuazione del presente articolo nonché di una più completa divulgazione l’amministrazione comunale provvede alla traduzione in sardo del presente statuto. chiudi
2) Lo statuto è l’atto fondamentale che regola l’esercizio dell’autonomia normativa e amministrativa, nonché l’autonomia impositiva e finanziaria e organizzativa del comune, nell’ambito dei principi fissati dalla legge.
3) Lo statuto, liberamente formato e adeguato dal consiglio comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi della autonomia locale, determina l’ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
4) Concorre a promuovere e garantire la partecipazione libera e democratica dei cittadini all’attività politico-amministrativa del comune.
5) Il consiglio comunale adeguerà i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle comunità rappresentate.
6) Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell’organizzazione operativa del comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell’ambito della legge, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione.
7) Lo statuto si ispira ai principi dettati dalla Carta europea dell’autonomia locale.
8) Lo statuto è approvato dal consiglio comunale. La legge disciplina modalità e quorum di deliberazione e di revisione dello statuto e determina la sua efficacia normativa.
2) I regolamenti comunali costituiscono lo strumento propulsivo dell’attività del comune. Essi sono formati e approvati dal consiglio al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli, fatti salvi quelli per i quali la legge prevede la competenza della giunta comunale in materia di adozione del regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.
2) Esercita le proprie funzioni e attività secondo il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale.
3) Rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, opera per il pieno sviluppo della persona e per il progresso civile, sociale ed economico, salvaguardando l’identità culturale e valorizzando l’originalità e la genuinità della tradizione locale.
4) Garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche del comune, il diritto all’informazione e alla trasparenza sull’attività amministrativa e alla consultazione popolare nei modi e nelle forme previste dal presente statuto.
5) Il comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali anche partecipando allo sviluppo e al finanziamento della cooperazione sociale locale.
6) Il comune promuove e partecipa attivamente a forme associative con i soggetti del terzo settore nel programmare, progettare e gestire gli interventi alla persona e del sociale.
7) L’azione del comune si ispira in tutti i suoi interventi ai valori della vita umana, della pace, dell’ospitalità, della fratellanza fra i popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, della attenzione particolare ai più deboli fra essi, dell’equità sociale e della solidarietà, che sono valori fondanti della Comunità di Sinnai.
8) Il Comune di Sinnai riconosce come parte fondante del suo patrimonio storico culturale, l’apporto di pensiero e di esperienza proprio del modo di essere delle donne. Si impegna a rafforzare nella coscienza sociale e nel vivere civile il vero rispetto della parità tra uomo e donna, rimovendo ogni discriminazione, diretta e indiretta, e ogni ostacolo di fatto limitativo di tale parità, conformando a tale principio il proprio ordinamento e la propria organizzazione.
9) Il comune individua nel Parco naturale regionale dei Sette Fratelli-Monte Genis uno degli strumenti più idonei alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico, archeologico e artistico del territorio della Sardegna sud-orientale, ne persegue l’obiettivo dell’istituzione e si impegna a concorrere, col massimo grado di partecipazione, alla sua realizzazione.
10) Il comune ha la facoltà di gemellarsi con altre città italiane o straniere alle quali risulta legata da particolari rapporti culturali, sociali economici e geografici adottando delibera del consiglio comunale motivata.
11) Il comune, con delibera motivata del consiglio comunale approvata da almeno i 2/3 dei suoi componenti, può conferire la cittadinanza onoraria a personalità che si sono distinte con le loro opere, nel campo della cultura, della storia, della economia, del sociale e dello sport.
12) Il comune può chiedere con apposita delibera del consiglio comunale, e avendone i requisiti, il titolo di città secondo le procedure dettate all’art. 18 della Legge 267/2000.
2) Il comune, secondo il principio di sussidiarietà, svolge le funzioni proprie anche promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa delle cittadine e dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
2) Il Comune di Sinnai, uniformandosi ai principi che, secondo la Costituzione della Repubblica devono ispirare i rapporti etici-sociali, si impegna, nell’ambito degli specifici poteri di istituto, a promuovere i diritti dell’individuo e quelli della famiglia, sostenendone la formazione e l’adempimento dei compiti, a tutelare la salute quale fondamentale diritto del cittadino, ad assicurare la libertà dell’insegnamento e dell’educazione e la diffusione della cultura.
3) Adotta provvedimenti idonei a rendere l’organizzazione della città e dei suoi servizi meglio rispondenti alle esigenze di tutti i cittadini.
4) In particolare opera per:
– garantire le libere attività della comunità, agendo per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio;
– promuovere iniziative mirate all’elevamento culturale e sociale delle persone, favorendo il libero associazionismo senza fini di lucro, con particolare attenzione e sostegno al volontariato sociale;
– realizzare un sistema di sicurezza sociale e di tutela della salute, attuando misure idonee per la salvaguardia della salubrità ambientale, per l’igiene e la sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro;
– rendere effettivi il diritto allo studio e il diritto al lavoro, favorendo l’obiettivo della piena occupazione e della valorizzazione di tutte le risorse umane e materiali;
– attuare un efficiente servizio di assistenza sociale, operando con particolare riferimento alla maternità, alla prima infanzia, agli anziani, ai minori, agli inabili e invalidi e prestando una particolare attenzione alla condizione giovanile, al fine di rimuovere ed eliminare ogni forma di emarginazione e devianza dal contesto della vita sociale;
– riconoscere il ruolo fondamentale della famiglia nella formazione del cittadino, sostenendola nei casi di accertato effettivo bisogno;
– considerare le persone diversamente abili come una risorsa della nostra comunità; creare condizioni culturali, normative, urbanistiche, di servizi, di inserimenti sociali e lavorativi che, riconoscendone concretamente la dignità, rendano possibile la loro partecipazione al miglioramento qualitativo della convivenza;
– sviluppare e promuovere l’integrazione aiutando, valorizzando e rispettando le diverse forme di cultura, di socialità e di costume, promuovendone il radicamento e favorendo la partecipazione alla vita pubblica e amministrativa della città di tutte le cittadine e i cittadini stranieri che risiedono stabilmente sul nostro territorio, nel segno di una società multietnica e multirazziale;
– riconoscere i valori naturali, storici e artistici come patrimonio della collettività e delle generazioni che verranno;
– adottare misure necessarie a conservare e difendere l’ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque;
– promuovere la conoscenza, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico, artistico culturale, ambientale e paesaggistico della comunità, garantendone la fruizione da parte della collettività e promuove e incoraggia attività volte a tal fine;
– promuovere lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali;
– incoraggiare e favorire lo sport dilettantistico e il turismo sociale e giovanile;
– favorire l’istituzione di enti, organismi e associazioni culturali, ricreative e sportive e promuovere la creazione di idonee strutture, servizi e impianti assicurandone l’utilizzo agli enti, organizzazioni di volontariato e associazioni secondo quanto stabilito dall’apposito regolamento;
– tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni e sostenere il diritto di libertà e di organizzazione dei lavoratori;
– promuovere lo sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, nonché dell’industria a esse collegata, adottando iniziative atte a stimolare e sviluppare l’artigianato e l’impresa artigiana, con particolare riguardo a quelle che esaltano le caratteristiche e le peculiarità locali;
– adotta regolamenti specifici per tutelare gli animali;
– sviluppare le attività turistiche, promuovendo l’ordinata espansione delle strutture ricettive nonché il potenziamento e il rinnovamento dei servizi e delle attrezzature;
– coordinare le attività commerciali e organizzare la rete di distribuzione commerciale in funzione della valorizzazione della produzione locale e della tutela del consumatore;
– promuovere e sostenere forme associative e di autogestione con particolare riferimento alle iniziative imprenditoriali giovanili;
– attuare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività produttive;
– realizzare piani di sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all’abitazione;
– governare e, per la parte di propria competenza, attuare la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e priorità definite dagli strumenti urbanistici attuativi;
– predisporre strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità;
– esercitare il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia sanzionandone le violazioni con gli strumenti previsti dalle leggi statali e regionali;
– attuare un sistema coordinato di traffico, di circolazione e di trasporto urbano, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
Il Comune di Sinnai si impegna formalmente a indirizzare la sua azione di governo seguendo le linee generali tracciate dal Piano strategico comunale, nonché degli ulteriori strumenti di programmazione adottati e approvati dal comune, per quanto riguarda le azioni locali, e dal Piano strategico intercomunale, per quanto riguarda quelle relative all’area vasta.
Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato, della Regione e della Comunità Europea, il comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l’apporto dei sindacati, delle organizzazioni imprenditoriali, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
TITOLO II – ORGANI DEL COMUNE
articolo 14 Organi del governo1) Sono organi di governo del comune: il consiglio, la giunta, il sindaco.
CAPO I – Il consiglio comunale
articolo 15 Elezione del consiglio comunale1) L’elezione del consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, i requisiti di compatibilità e di eleggibilità e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2) I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
3) Il consiglio comunale rappresenta l’intera comunità e opera ispirando la propria azione ai principi di solidarietà, legalità e trasparenza al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.articolo 16 Prima seduta del consiglio comunale1) Il consiglio nella sua prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione di tutti gli eletti, compreso il sindaco, ai sensi e per gli effetti dell’art. 41 c 1 e Titolo III Capo II del D.Lgs. 267/2000.
2) Tale seduta è presieduta dal consigliere anziano ed è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3) La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta e alla votazione possono partecipare i consiglieri della cui causa ostativa si discute.
4) È consigliere anziano colui o colei che ha ottenuto la maggior cifra individuale come stabilito dalla legge.
5) Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
6) La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente neo-eletto per l’elezione dei due vice-presidenti di cui uno espressione della minoranza.articolo 17 Presidente del consiglio comunale1) La presidenza del consiglio comunale è assunta dal presidente eletto nel corso della prima seduta.
2) Il presidente è eletto dal consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per i primi due scrutini e a maggioranza assoluta della metà più uno dei consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio.
3) Spetta al presidente:
– la convocazione del consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale;
– la fissazione dell’ordine del giorno del consiglio in accordo con la conferenza dei capigruppo consiliari;
– la spedizione degli avvisi di convocazione;
– la convocazione, il coordinamento e la presidenza della conferenza dei capigruppo;
– la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al consiglio;
– il coordinamento dell’ufficio di presidenza delle commissioni consiliari permanenti;
– curare i rapporti periodici del consiglio con il collegio dei revisori dei conti che collabora con il consiglio stesso nelle funzioni previste dall’art. 239 comma 1) lett. a) ed e) del testo unico;
– promuovere la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone l’art. 8 del testo unico e in conformità allo statuto e all’apposito regolamento.
4) Il presidente tutela le prerogative dei consiglieri previste dagli artt. 43 e 44 del TUEL, dal presente statuto e dal regolamento, garantendo l’esercizio effettivo delle loro funzioni.
5) Il presidente del consiglio cessa dalla carica anticipatamente in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6) La ricezione delle dimissioni dei consiglieri vanno presentate al presidente del consiglio comunale.articolo 18 Elezione dei vice presidenti del consiglio comunale1) I vice presidenti del consiglio comunale sono eletti dallo stesso nel proprio seno con un’unica votazione a scrutinio segreto, con voto limitato a un solo nominativo, di cui uno deve essere espressione della minoranza consiliare.
2) Il consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato vice presidente vicario, con funzione di sostituire il presidente in caso di assenza di quest’ultimo.
3) Il consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore è nominato vice presidente, con funzione di sostituzione del vice presidente vicario in caso di assenza dello stesso e del presidente.
4) In caso di parità di voti ottenuti è vice presidente vicario colui che in sede di elezione del consiglio comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale come stabilito dalla legge.
5) È istituito l’ufficio di presidenza del consiglio comunale, composto dal presidente e due vice presidenti, quale commissione consiliare permanente; in tale veste esso opera in deroga alle norme di composizione e funzionamento previste dai successivi articoli. Ad esso sono garantite adeguate risorse finanziarie per l’espletamento delle proprie funzioni.articolo 19 Competenze del consiglio comunale1) Il consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo;
2) Adotta gli atti fondamentali specificamente demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente statuto;
3) Esercita il controllo generale sull’attività politico-amministrativa del comune, attraverso la verifica dell’azione svolta dai soggetti destinatari degli indirizzi, al fine di coordinarne l’attività e mantenere una unitarietà d’azione per il raggiungimento degli obiettivi;
4) Disciplina l’organizzazione delle attività comunali attraverso l’adozione di specifici regolamenti ed è dotato di autonomia funzionale e organizzativa;
5) Il consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo mediante l’approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’ente;
6) Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere sensibilità e orientamenti presenti nella comunità su temi e avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale e internazionale;
7) Stabilisce i criteri per l’esame dei rilievi e delle proposte del collegio dei revisori, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
8) Il consiglio comunale formula gli indirizzi in base ai quali il sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;
9) Elegge il collegio dei revisori dei conti e individua forme di collaborazione con esso per l’esercizio congiunto dell’azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
10) Statuisce i termini e le modalità per la presentazione da parte del sindaco della relazione annuale sull’attività di gestione;
11) Determina i criteri per l’esercizio della vigilanza e del controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al comune;
12) Fissa i principi direttivi per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione.
Il consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
Il consiglio comunale viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.articolo 20 Convocazione e funzionamento del consiglio comunale1) Il consiglio comunale si riunisce su convocazione del presidente. Le modalità di convocazione sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
2) Il presidente procede alla convocazione del consiglio comunale entro un termine di venti giorni quando lo richiede un quinto dei consiglieri comunali assegnati o il sindaco, con inserimento all’ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.
3) Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
4) Il regolamento determina i presupposti di validità delle sedute del consiglio prevedendo che, in ogni caso, sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Salva diversa disposizione di legge e dello statuto, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
5) Il consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per la prima votazione e con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a partire dalla seconda votazione. Analogamente provvede per la sua revisione.
6) Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio comunale spetta, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari, ai singoli consiglieri comunali, nonché alle cittadine e ai cittadini ai sensi dell’art. 62 del presente statuto.articolo 21 Gruppi consiliari1) I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi secondo le modalità stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
2) Ciascun gruppo esprime, secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale, il nominativo del consigliere incaricato di esercitare le funzioni di capogruppo che esercita i poteri previsti dalla legge dal presente statuto e dal regolamento del consiglio. Lo stesso regolamento disciplina la conferenza dei capigruppo.
3) I consiglieri comunali, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso la sede del comune delle attrezzature e dei servizi necessari all’esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio comunale.articolo 22 Commissioni consiliari1) Il consiglio comunale si avvale, nell’esercizio delle proprie funzioni, di commissioni consiliari permanenti e speciali da istituire in modo da rispecchiare le proporzioni fra i gruppi consiliari.
2) Il regolamento del consiglio comunale disciplina il numero delle commissioni, la loro composizione, i poteri, l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
3) Il regolamento del consiglio comunale prevede altresì i casi in cui il parere della commissione è obbligatorio.
4) Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
5) La prima commissione consiliare permanente è istituita in commissione di controllo e garanzia; la presidenza di tale commissione è attribuita alle opposizioni consiliari.
6) Alle commissioni sono assicurati idonei e adeguati mezzi strumentali e strutture per l’espletamento dei compiti d’istituto.articolo 23 Commissioni speciali1) Speciali commissioni possono essere costituite, su proposta della giunta comunale o a richiesta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, per l’esame di questioni di carattere particolare che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti.
2) La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti a disposizione e il termine per la conclusione dei lavori.articolo 24 Prerogative e compiti dei consiglieri1) I consiglieri comunali entrano in carica all’atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2) I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d’opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
3) Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
– Esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del consiglio;
– Presentare all’esame del consiglio emendamenti, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;
– Chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità previste al comma 2 dell’articolo 20 del presente statuto;
– Ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende, enti o istituti cui partecipa il comune o dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, informazioni nonché documenti utili all’espletamento del proprio mandato, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento;
– Il consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie e atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4) Ai consiglieri spetta, per la partecipazione ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari, un gettone di presenza che potrà, a loro richiesta, essere trasformato in indennità di funzione sempre che tale regime comporti per l’ente pari o minori costi. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di applicazione, comprese le riduzioni in caso di assenza ingiustificata dalle sedute.
5) I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
6) I consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive e a sei adunanze non consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento. L’interessato ha diritto a far pervenire scritti difensivi oppure a essere sentito dal consiglio comunale.
7) I consiglieri comunali rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge.
8) Il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.articolo 25 Dimissioni del consigliere1) Le dimissioni dalla carica del consigliere sono presentate per iscritto al presidente del consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’ente nell’ordine temporale di presentazione. Le dimissioni possono, altresì, essere formalmente dichiarate nel corso di una seduta consiliare.
2) Le dimissioni, una volta presentate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
3) Il consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000.
2) I consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal consiglio comunale la relativa deliberazione.
3) Il consiglio comunale rappresenta l’intera comunità e opera ispirando la propria azione ai principi di solidarietà, legalità e trasparenza al fine di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
2) Tale seduta è presieduta dal consigliere anziano ed è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata con avvisi da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3) La seduta è pubblica e la votazione è palese. Alla seduta e alla votazione possono partecipare i consiglieri della cui causa ostativa si discute.
4) È consigliere anziano colui o colei che ha ottenuto la maggior cifra individuale come stabilito dalla legge.
5) Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l’assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
6) La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente neo-eletto per l’elezione dei due vice-presidenti di cui uno espressione della minoranza.
2) Il presidente è eletto dal consiglio comunale nel proprio seno a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per i primi due scrutini e a maggioranza assoluta della metà più uno dei consiglieri assegnati a partire dal terzo scrutinio.
3) Spetta al presidente:
– la convocazione del consiglio comunale, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale;
– la fissazione dell’ordine del giorno del consiglio in accordo con la conferenza dei capigruppo consiliari;
– la spedizione degli avvisi di convocazione;
– la convocazione, il coordinamento e la presidenza della conferenza dei capigruppo;
– la ricezione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni da sottoporre al consiglio;
– il coordinamento dell’ufficio di presidenza delle commissioni consiliari permanenti;
– curare i rapporti periodici del consiglio con il collegio dei revisori dei conti che collabora con il consiglio stesso nelle funzioni previste dall’art. 239 comma 1) lett. a) ed e) del testo unico;
– promuovere la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone l’art. 8 del testo unico e in conformità allo statuto e all’apposito regolamento.
4) Il presidente tutela le prerogative dei consiglieri previste dagli artt. 43 e 44 del TUEL, dal presente statuto e dal regolamento, garantendo l’esercizio effettivo delle loro funzioni.
5) Il presidente del consiglio cessa dalla carica anticipatamente in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
6) La ricezione delle dimissioni dei consiglieri vanno presentate al presidente del consiglio comunale.
2) Il consigliere che ottiene il maggior numero di voti è nominato vice presidente vicario, con funzione di sostituire il presidente in caso di assenza di quest’ultimo.
3) Il consigliere che ottiene il numero di voti immediatamente inferiore è nominato vice presidente, con funzione di sostituzione del vice presidente vicario in caso di assenza dello stesso e del presidente.
4) In caso di parità di voti ottenuti è vice presidente vicario colui che in sede di elezione del consiglio comunale ha ottenuto la maggior cifra individuale come stabilito dalla legge.
5) È istituito l’ufficio di presidenza del consiglio comunale, composto dal presidente e due vice presidenti, quale commissione consiliare permanente; in tale veste esso opera in deroga alle norme di composizione e funzionamento previste dai successivi articoli. Ad esso sono garantite adeguate risorse finanziarie per l’espletamento delle proprie funzioni.
2) Adotta gli atti fondamentali specificamente demandategli dalle leggi statali, regionali e dal presente statuto;
3) Esercita il controllo generale sull’attività politico-amministrativa del comune, attraverso la verifica dell’azione svolta dai soggetti destinatari degli indirizzi, al fine di coordinarne l’attività e mantenere una unitarietà d’azione per il raggiungimento degli obiettivi;
4) Disciplina l’organizzazione delle attività comunali attraverso l’adozione di specifici regolamenti ed è dotato di autonomia funzionale e organizzativa;
5) Il consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo mediante l’approvazione di direttive generali, ordini del giorno e mozioni contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell’ente;
6) Il consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere sensibilità e orientamenti presenti nella comunità su temi e avvenimenti di rilievo locale, ma anche nazionale e internazionale;
7) Stabilisce i criteri per l’esame dei rilievi e delle proposte del collegio dei revisori, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;
8) Il consiglio comunale formula gli indirizzi in base ai quali il sindaco procede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni;
9) Elegge il collegio dei revisori dei conti e individua forme di collaborazione con esso per l’esercizio congiunto dell’azione di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria;
10) Statuisce i termini e le modalità per la presentazione da parte del sindaco della relazione annuale sull’attività di gestione;
11) Determina i criteri per l’esercizio della vigilanza e del controllo sulle istituzioni, consorzi, aziende e società appartenenti al comune;
12) Fissa i principi direttivi per la disciplina delle forme e modalità di controllo interno della gestione.
Il consiglio dura in carica fino all’elezione del nuovo, limitandosi, dopo l’indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.
Il consiglio comunale viene sciolto nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
2) Il presidente procede alla convocazione del consiglio comunale entro un termine di venti giorni quando lo richiede un quinto dei consiglieri comunali assegnati o il sindaco, con inserimento all’ordine del giorno delle questioni richieste o comunque da trattare.
3) Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
4) Il regolamento determina i presupposti di validità delle sedute del consiglio prevedendo che, in ogni caso, sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Salva diversa disposizione di legge e dello statuto, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.
5) Il consiglio delibera il regolamento del proprio funzionamento con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati per la prima votazione e con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati a partire dalla seconda votazione. Analogamente provvede per la sua revisione.
6) Il potere di iniziativa delle proposte da sottoporre al consiglio comunale spetta, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio, alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari, ai singoli consiglieri comunali, nonché alle cittadine e ai cittadini ai sensi dell’art. 62 del presente statuto.
2) Ciascun gruppo esprime, secondo le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale, il nominativo del consigliere incaricato di esercitare le funzioni di capogruppo che esercita i poteri previsti dalla legge dal presente statuto e dal regolamento del consiglio. Lo stesso regolamento disciplina la conferenza dei capigruppo.
3) I consiglieri comunali, attraverso i gruppi consiliari, dispongono presso la sede del comune delle attrezzature e dei servizi necessari all’esercizio delle loro funzioni, secondo le modalità fissate dal regolamento del consiglio comunale.
2) Il regolamento del consiglio comunale disciplina il numero delle commissioni, la loro composizione, i poteri, l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al loro funzionamento.
3) Il regolamento del consiglio comunale prevede altresì i casi in cui il parere della commissione è obbligatorio.
4) Le sedute delle commissioni consiliari sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento del consiglio comunale.
5) La prima commissione consiliare permanente è istituita in commissione di controllo e garanzia; la presidenza di tale commissione è attribuita alle opposizioni consiliari.
6) Alle commissioni sono assicurati idonei e adeguati mezzi strumentali e strutture per l’espletamento dei compiti d’istituto.
2) La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della commissione, i poteri di cui è munita, gli strumenti a disposizione e il termine per la conclusione dei lavori.
2) I consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d’opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal consiglio.
3) Ogni consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
– Esercitare l’iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del consiglio;
– Presentare all’esame del consiglio emendamenti, interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni;
– Chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità previste al comma 2 dell’articolo 20 del presente statuto;
– Ottenere dagli uffici del comune, dalle aziende, enti o istituti cui partecipa il comune o dipendenti dallo stesso, tutte le notizie, informazioni nonché documenti utili all’espletamento del proprio mandato, nelle forme e nei modi disciplinati dal regolamento;
– Il consigliere ha l’obbligo di osservare il segreto sulle notizie e atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
4) Ai consiglieri spetta, per la partecipazione ai lavori del consiglio e delle commissioni consiliari, un gettone di presenza che potrà, a loro richiesta, essere trasformato in indennità di funzione sempre che tale regime comporti per l’ente pari o minori costi. Il regolamento del consiglio comunale stabilisce le modalità di applicazione, comprese le riduzioni in caso di assenza ingiustificata dalle sedute.
5) I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio continuano a esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
6) I consiglieri che non intervengono a tre adunanze consecutive e a sei adunanze non consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal consiglio nelle forme previste dal regolamento. L’interessato ha diritto a far pervenire scritti difensivi oppure a essere sentito dal consiglio comunale.
7) I consiglieri comunali rendono pubbliche le proprie situazioni patrimoniali e reddituali secondo le modalità fissate dalla legge.
8) Il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e a ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale.
2) Le dimissioni, una volta presentate, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci.
3) Il consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l’ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell’art. 141 del D.Lgs. 267/2000.
CAPO II – La giunta
articolo 26 Nomina e composizioni della giunta1) La giunta è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori non superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente del numero dei consiglieri comunali, computando a tal fine il sindaco. Il numero effettivo degli assessori viene stabilito dal sindaco con gli atti di nomina. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vice-sindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2) Il sindaco nomina gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio comunale fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge per l’assunzione della carica di consigliere comunale e, nel rispetto dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, opera per ottenere la presenza paritaria dei due sessi nella compagine di giunta.
3) Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3) Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
4) Non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale ascendenti discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.
5) I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.articolo 27 Organizzazione della giunta1) La giunta provvede con propria deliberazione a regolamentare le modalità di convocazione, la determinazione dell’ordine del giorno, lo svolgimento delle sedute e ogni altro aspetto connesso al suo funzionamento.
2) Compete al sindaco, agli assessori, al segretario e ai funzionari formulare le proposte di deliberazioni da sottoporre all’approvazione della giunta.
3) Alla giunta compete di compiere tutti gli atti di amministrazione che per legge e per il presente statuto non siano riservati al consiglio comunale, al sindaco, al segretario generale, al direttore generale e ai dirigenti.
4) La decadenza dalla carica di assessore avviene per:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
b) negli altri casi previsti dalla legge.
5) Al sindaco e agli assessori è corrisposta una indennità mensile fissata dalla legge.
6) Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Sono tenuti agli adempimenti previsti dall’art. 24, ottavo comma del presente statuto.articolo 28 Competenze della giunta1) La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e opera attraverso delibere collegiali.
2) La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco, degli organi di decentramento del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività in occasione della discussione sul conto consuntivo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3) Compete, in particolare, alla giunta:
a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del comune;
b) predisporre i programmi e i piani da sottoporre all’approvazione del consiglio in coerenza alle previsioni di legge e curare la loro attuazione;
c) approvare il piano esecutivo di gestione;
d) provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi previsti dalla legge;
e) deliberare le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori o dipendenti o a terzi;
f) attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere atti di elevata importanza discrezionale senza pregiudizio delle attribuzioni di carattere gestorio riservate ai dirigenti;
g) deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni;
h) definire e approvare convenzioni e altri atti di collaborazione con soggetti pubblici e privati concernenti opere pubbliche, servizi, materie urbanistiche e attività amministrative, fatte salve le competenze del consiglio comunale.
4) Le delibere della giunta sono affisse all’albo pretorio comunale e pubblicate sul sito internet del comune, salvo i casi previsti dalla legge. L’elenco delle delibere viene trasmesso settimanalmente ai capo gruppi consiliari.
5) Le deliberazioni della giunta comunale riguardanti le materie di cui all’art.127 del D.Lgs 267/2000 sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando almeno un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio. Il controllo viene effettuato dagli organi regionali preposti ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale.articolo 29 Funzionamento della giunta1) La giunta è convocata dal sindaco di sua iniziativa o quando ne faccia richiesta un terzo degli assessori.
2) Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
3) La giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del sindaco.
4) Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale ovvero il vice-segretario in caso di suo impedimento o assenza. È compito del segretario formulare pareri tecnico-giuridici su richiesta del sindaco o della giunta e curare la redazione del processo verbale delle sedute.articolo 30 Decadenza e sostituzione della giunta e dei suoi membri1) Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.
2) Il sindaco a seguito della revoca provvede contestualmente alla nomina dei sostituti e a darne comunicazione al consiglio comunale.
3) La giunta decade:
a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
b) in caso di scioglimento del consiglio comunale;
c) in caso di mozione di sfiducia votata con le modalità previste dalla legge.
4) La legge disciplina il regime degli organi nelle fattispecie di cui al comma 3.
5) La decadenza dalla carica di assessore avviene per:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
b) negli altri casi previsti dalla legge.
2) Il sindaco nomina gli assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio comunale fra le cittadine e i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità richiesti dalla legge per l’assunzione della carica di consigliere comunale e, nel rispetto dell’art. 6 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, opera per ottenere la presenza paritaria dei due sessi nella compagine di giunta.
3) Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore, cessa dalla carica di consigliere all’atto dell’accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3) Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.
4) Non possono contemporaneamente far parte della giunta comunale ascendenti discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.
5) I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
2) Compete al sindaco, agli assessori, al segretario e ai funzionari formulare le proposte di deliberazioni da sottoporre all’approvazione della giunta.
3) Alla giunta compete di compiere tutti gli atti di amministrazione che per legge e per il presente statuto non siano riservati al consiglio comunale, al sindaco, al segretario generale, al direttore generale e ai dirigenti.
4) La decadenza dalla carica di assessore avviene per:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
b) negli altri casi previsti dalla legge.
5) Al sindaco e agli assessori è corrisposta una indennità mensile fissata dalla legge.
6) Gli assessori partecipano alle sedute del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità delle adunanze. Sono tenuti agli adempimenti previsti dall’art. 24, ottavo comma del presente statuto.
2) La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente statuto, del sindaco, degli organi di decentramento del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività in occasione della discussione sul conto consuntivo e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3) Compete, in particolare, alla giunta:
a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo del comune;
b) predisporre i programmi e i piani da sottoporre all’approvazione del consiglio in coerenza alle previsioni di legge e curare la loro attuazione;
c) approvare il piano esecutivo di gestione;
d) provvedere alla gestione dei fondi di riserva nei casi previsti dalla legge;
e) deliberare le indennità, i compensi, i rimborsi e le esenzioni ad amministratori o dipendenti o a terzi;
f) attendere in genere alle funzioni di alta amministrazione e compiere atti di elevata importanza discrezionale senza pregiudizio delle attribuzioni di carattere gestorio riservate ai dirigenti;
g) deliberare in materia di liti, di rinunce e di transazioni;
h) definire e approvare convenzioni e altri atti di collaborazione con soggetti pubblici e privati concernenti opere pubbliche, servizi, materie urbanistiche e attività amministrative, fatte salve le competenze del consiglio comunale.
4) Le delibere della giunta sono affisse all’albo pretorio comunale e pubblicate sul sito internet del comune, salvo i casi previsti dalla legge. L’elenco delle delibere viene trasmesso settimanalmente ai capo gruppi consiliari.
5) Le deliberazioni della giunta comunale riguardanti le materie di cui all’art.127 del D.Lgs 267/2000 sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando almeno un quarto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall’affissione all’albo pretorio. Il controllo viene effettuato dagli organi regionali preposti ovvero, se istituito, dal difensore civico comunale.
2) Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa decisione.
3) La giunta delibera con l’intervento della maggioranza dei componenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del sindaco.
4) Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale ovvero il vice-segretario in caso di suo impedimento o assenza. È compito del segretario formulare pareri tecnico-giuridici su richiesta del sindaco o della giunta e curare la redazione del processo verbale delle sedute.
2) Il sindaco a seguito della revoca provvede contestualmente alla nomina dei sostituti e a darne comunicazione al consiglio comunale.
3) La giunta decade:
a) in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco;
b) in caso di scioglimento del consiglio comunale;
c) in caso di mozione di sfiducia votata con le modalità previste dalla legge.
4) La legge disciplina il regime degli organi nelle fattispecie di cui al comma 3.
5) La decadenza dalla carica di assessore avviene per:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
b) negli altri casi previsti dalla legge.
CAPO III – Il sindaco
articolo 31 Il sindaco1) È l’organo responsabile dell’amministrazione del comune.
2) Esercita la direzione unitaria e il coordinamento dell’attività politico-amministrativo del comune, promuovendo e coordinando l’attività degli assessori in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della giunta.
3) Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali secondo quanto stabilito dall’art. 54 del TUEL e regionali attribuite e delegate al comune.
4) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all’esecuzione degli atti ed emana istruzioni e direttive per indirizzare l’azione gestionale dell’apparato amministrativo.
5) Nomina e revoca il vice sindaco e gli assessori.
6) Convoca e presiede la giunta formando l’ordine del giorno dei lavori.
7) Nomina o designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
8) Nomina i componenti delle commissioni comunali a eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita dalle leggi alla giunta o al consiglio.
9) Nomina il segretario che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 98 del D.Lgs. 267/2000.
10) Revoca il segretario con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
11) Può conferire le funzioni di direttore generale al segretario quando non risulta stipulata la convenzione prevista dal c. 4 dell’art. 108 del D.Lgs. 267/2000 e in ogni altro caso quando il direttore non è stato nominato.
12) Stipula gli accordi di programma.
13) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
14) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali anche a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000, da questo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione.
15) Dispone, sentito il segretario generale e i dirigenti, i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli uffici.
16) Impartisce al segretario comunale e ai dirigenti le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.
17) Firma gli atti generali.
18) Vigila sul servizio di polizia municipale, emanando atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
19) In caso di assenza o impedimento le funzioni del sindaco sono esercitate dal vice sindaco e in mancanza dall’assessore anziano.
20) Emana ordinanze contingibili e urgenti secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti.
21) Rappresenta il comune in giudizio con esclusione dei giudizi in materia di tributi locali e delle controversie in materia di lavoro dinanzi all’arbitro unico e dinanzi al collegio di conciliazione dell’Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. per le quali si applica la disposizione dell’art. 52 comma 5.
22) Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
23) Indice il referendum consultivo e l’istruttoria pubblica.
24) Nomina gli organismi di valutazione e controllo strategico e quelli di valutazione della dirigenza.
25) Quando particolari motivi lo esigono, può delegare a uno o più consiglieri l’esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, conservandone la titolarità.articolo 32 Linee programmatiche di mandato1) Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche che ritiene utili, mediante presentazione di appositi emendamenti nei modi previsti dal regolamento del consiglio.
3) Le linee programmatiche sono discusse e approvate, con voto palese, a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati.
4) Nel corso del mandato è facoltà del sindaco, sentita la giunta, proporre modifiche al documento relativo alle linee programmatiche. Le modifiche devono essere approvate dal consiglio comunale.
5) I consiglieri comunali hanno diritto di presentare degli emendamenti alle modifiche delle linee programmatiche proposte dal sindaco.
6) Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l’attività del consiglio, del sindaco, della giunta, del segretario generale e dei responsabili di area. Gli indirizzi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.articolo 33 Il vice sindaco1) Il vice sindaco, oltre a esercitare le funzioni eventualmente delegategli, è organo vicario del sindaco a norma dell’art. 34 del presente statuto.
2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del vice sindaco lo stesso viene sostituito dall’assessore anziano identificato secondo l’età.articolo 34 Deleghe del sindaco1) Oltre a quanto previsto dalla legge, il sindaco può delegare al vice sindaco e ai singoli assessori l’esercizio delle sue funzioni di sovrintendenza e di quelle indicate nell’art. 31 ai numeri 12, 13, 16, 17, 18, 20, 24.
2) L’atto di delega scritto indica l’oggetto specificando il gruppo di materie delegate.
3) L’atto di delega e della sua revoca è comunicato al prefetto.articolo 35 Mozione di sfiducia1) Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco non ne comporta le dimissioni.
2) Il sindaco e la relativa giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco.
3) La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4) L’approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio comunale.articolo 36 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco1) Le dimissioni del sindaco sono presentate al consiglio comunale. Decorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione divengono irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica di sindaco e allo scioglimento del consiglio comunale secondo quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 267/2000. Lo stesso articolo disciplina i casi di impedimento permanente, decadenza o decesso del sindaco.
2) La decadenza dalla carica di sindaco avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
b) negli altri casi previsti dalla legge.articolo 37 Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale1) Il sindaco, quale ufficiale di governo, esercita le funzioni e adotta i provvedimenti espressamente indicati delle leggi vigenti e in particolare dall’art. 54 del Dlgs. 267/2000.articolo 38 Divieto di incarichi e consulenze1) Al sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
2) Esercita la direzione unitaria e il coordinamento dell’attività politico-amministrativo del comune, promuovendo e coordinando l’attività degli assessori in attuazione degli indirizzi e degli atti fondamentali del consiglio e dei provvedimenti deliberativi generali della giunta.
3) Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali secondo quanto stabilito dall’art. 54 del TUEL e regionali attribuite e delegate al comune.
4) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali e all’esecuzione degli atti ed emana istruzioni e direttive per indirizzare l’azione gestionale dell’apparato amministrativo.
5) Nomina e revoca il vice sindaco e gli assessori.
6) Convoca e presiede la giunta formando l’ordine del giorno dei lavori.
7) Nomina o designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, e revoca i rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
8) Nomina i componenti delle commissioni comunali a eccezione della commissione elettorale e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita dalle leggi alla giunta o al consiglio.
9) Nomina il segretario che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui all’art. 98 del D.Lgs. 267/2000.
10) Revoca il segretario con provvedimento motivato, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri di ufficio.
11) Può conferire le funzioni di direttore generale al segretario quando non risulta stipulata la convenzione prevista dal c. 4 dell’art. 108 del D.Lgs. 267/2000 e in ogni altro caso quando il direttore non è stato nominato.
12) Stipula gli accordi di programma.
13) Coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
14) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali anche a tempo determinato e quelli di collaborazione esterna secondo i criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del D.Lgs. 267/2000, da questo statuto e dal regolamento comunale di organizzazione.
15) Dispone, sentito il segretario generale e i dirigenti, i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli uffici.
16) Impartisce al segretario comunale e ai dirigenti le direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell’orario di servizio e di apertura al pubblico delle attività comunali.
17) Firma gli atti generali.
18) Vigila sul servizio di polizia municipale, emanando atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale.
19) In caso di assenza o impedimento le funzioni del sindaco sono esercitate dal vice sindaco e in mancanza dall’assessore anziano.
20) Emana ordinanze contingibili e urgenti secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti.
21) Rappresenta il comune in giudizio con esclusione dei giudizi in materia di tributi locali e delle controversie in materia di lavoro dinanzi all’arbitro unico e dinanzi al collegio di conciliazione dell’Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. per le quali si applica la disposizione dell’art. 52 comma 5.
22) Sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.
23) Indice il referendum consultivo e l’istruttoria pubblica.
24) Nomina gli organismi di valutazione e controllo strategico e quelli di valutazione della dirigenza.
25) Quando particolari motivi lo esigono, può delegare a uno o più consiglieri l’esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi, conservandone la titolarità.
2) Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche che ritiene utili, mediante presentazione di appositi emendamenti nei modi previsti dal regolamento del consiglio.
3) Le linee programmatiche sono discusse e approvate, con voto palese, a maggioranza assoluta dai consiglieri assegnati.
4) Nel corso del mandato è facoltà del sindaco, sentita la giunta, proporre modifiche al documento relativo alle linee programmatiche. Le modifiche devono essere approvate dal consiglio comunale.
5) I consiglieri comunali hanno diritto di presentare degli emendamenti alle modifiche delle linee programmatiche proposte dal sindaco.
6) Agli indirizzi approvati deve ispirarsi l’attività del consiglio, del sindaco, della giunta, del segretario generale e dei responsabili di area. Gli indirizzi sono pubblicati in fascicolo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
2) In caso di assenza o impedimento temporaneo del vice sindaco lo stesso viene sostituito dall’assessore anziano identificato secondo l’età.
2) L’atto di delega scritto indica l’oggetto specificando il gruppo di materie delegate.
3) L’atto di delega e della sua revoca è comunicato al prefetto.
2) Il sindaco e la relativa giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco.
3) La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4) L’approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del consiglio comunale.
2) La decadenza dalla carica di sindaco avviene per le seguenti cause:
a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità;
b) negli altri casi previsti dalla legge.
TITOLO III – I SERVIZI
Servizi pubblici locali
articolo 39 Servizi pubblici comunali1) Il comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:
a) la produzione di beni e servizi;
b) attività rivolte a realizzare fini sociali;
c) la promozione e lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2) La gestione dei servizi pubblici si ispira principalmente ai principi di adeguatezza, collaborazione e di sussidiarietà verticale e orizzontale.
3) Spetta al consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità e le modifiche per la loro gestione. Sono competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.articolo 40 Forme di gestione dei servizi comunali1) Per la gestione dei servizi pubblici il comune adotta una delle forme previste dalla legge.
2) Il comune gestisce i servizi pubblici: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a mezzo di altre forme di gestione previste dall’ordinamento o introdotte dalla consuetudine anche mediante rapporti con soggetti privati determinati al conseguimento di finalità pubbliche, oppure attraverso forme associative e di cooperazione con i comuni.
3) La scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento della stessa, sulla base degli indirizzi programmatici del consiglio comunale, segue i criteri della economicità, efficacia, efficienza, funzionalità e trasparenza per i servizi a preminente carattere imprenditoriale, nonché della opportunità sociale e della partecipazione per i servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale. In ogni caso dovranno altresì essere valutate la complessità tecnico-organizzativa del servizio e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità e agli scopi del servizio.
4) Per l’affidamento della gestione dei servizi a carattere sociale, sportivo, culturale e ambientale viene utilizzata, di norma, la forma della convenzione o della concessione.
5) Per la stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma precedente, il comune, valutata ogni circostanza di opportunità sociale, considera prioritariamente il rapporto con soggetti collettivi senza scopo di lucro espressione della comunità, che perseguono finalità sociali e di solidarietà.
6) Per la gestione dei servizi sociali e in genere per i servizi alla persona il comune può anche procedere all’affidamento diretto a fondazioni, associazioni, cooperative sociali da esso stesso costituite o partecipate su cui esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
7) Per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero il comune può anche procedere all’affidamento diretto ad associazioni o fondazioni da esso stesso costituite, su cui esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.articolo 41 Le istituzioni1) Per l’esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza economica il comune può prevedere la costituzione di apposite istituzioni.
2) L’istituzione è organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale.
3) Organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4) Il consiglio comunale, dopo averne fissato il numero, determina gli indirizzi per la designazione, da parte del sindaco, dei componenti del consiglio di amministrazione che durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio comunale. Il regolamento può consentire la designazione nel consiglio di amministrazione di rappresentanti di altri enti.
5) Dopo la scadenza e fino alla designazione del nuovo consiglio di amministrazione gli organi dell’istituzione adottano gli atti di amministrazione in conformità alla disciplina normativamente prevista per la proroga degli organi amministrativi.
6) La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della designazione.
7) In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il sindaco provvede alla reintegrazione dell’organo collegiale con le stesse procedure e criteri per la designazione.
8) Il direttore dell’istituzione è incaricato dal sindaco che potrà scegliere fra i dipendenti comunali di qualifica non inferiore all’ottava oppure all’esterno con apposito contratto a tempo determinato di diritto privato stipulato con soggetti dotati di specifiche competenze e professionalità in relazione all’attività dell’istituzione.
9) Il comune conferisce i mezzi finanziari e strumentali mobili e immobili.
10) Il regolamento, approvato dal consiglio comunale disciplina l’ordinamento, l’organizzazione, il funzionamento delle istituzioni, le modalità di nomina e revoca del direttore, il regime della indennità degli organi, nonché le forme di vigilanza da parte dell’ente.articolo 42 Le aziende speciali1) Per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale il comune può costituire una o più aziende speciali deliberate dal consiglio comunale.
2) L’azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3) Organi dell’azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4) Alla designazione e alla revoca degli amministratori in rappresentanza del comune provvede il sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
5) Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di amministrazione.
6) Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7) Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale. Il comune, con propri atti, può trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni, secondo le procedure di legge.
8) L’affidamento dei servizi comprende tutte le attività, gli atti e i provvedimenti gestionali.articolo 43 Le convenzioni e i concorsi1) Qualora il comune ne ravvisi l’opportunità, la convenienza, l’economicità e l’efficacia, può intraprendere forme associative e di collaborazione con altri enti locali per la gestione associata degli uffici e dei servizi pubblici e per lo svolgimento di specifiche funzioni. In particolare può stipulare convenzioni e costituire consorzi con altri comuni e province. Tra gli stessi enti locali deve essere costituito un solo consorzio anche in caso di gestione di più servizi, salva la costituzione di altri consorzi in cui partecipano ulteriori enti.
2) Nel caso di gestione consortile di servizi si applicano le disposizioni legislative e statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3) Possono essere costituite forme di collaborazione con altri enti locali, anche con la partecipazione di soggetti privati qualificati, nei modi stabiliti dalla legge.
4) Il comune favorisce le forme associative tra enti pubblici per la gestione dei servizi sociali.articolo 44 Le società per azioni1) Per la gestione di servizi locali di rilevante importanza e consistenza che richiedono anche investimenti finanziari elevati e organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni anche a non prevalente capitale pubblico locale con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Per l’istituzione si fa riferimento alle procedure stabilite dagli articoli 113, 115 e 116 del D.Lgs. 267/2000 e si osservano i principi del presente statuto.articolo 45 Accordi di programma1) Il comune può promuovere e stipulare accordi di programma per la definizione e l’attuazione di opere, interventi, programmi che richiedono l’azione coordinata di comuni, province, regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti. Gli accordi di programma devono sancire i tempi, le modalità di assunzione e il finanziamento dei rispettivi impegni e ogni altro requisito stabilito dalla legge.
2) Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del comune, il sindaco, previa deliberazione della giunta o del consiglio, secondo le rispettive competenze, promuove la conclusione dell’accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3) L’adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal consiglio o dalla giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all’apposita richiesta rivolta al comune.
4) È in ogni caso richiesta la deliberazione del consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implichino la competenza del consiglio medesimo.articolo 46 Conferenze tra enti1) Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari aspetti di questioni coinvolgenti le competenze di enti diversi, il comune può promuovere le conferenze di servizio tra enti.
2) Ove formalmente indette tali conferenze producono gli effetti di legge.articolo 47 Rappresentanti del comune in organismi, enti o società1) La nomina e la cessazione degli amministratori di società a partecipazione comunale sono regolate secondo le modalità e i criteri previsti dall’articolo 41 e 42, in quanto applicabili.
2) I rappresentanti del comune, eletti, nominati o designati dal sindaco o dal consiglio comunale a rappresentare il comune in organi di amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato, presentano al sindaco una relazione annuale sull’andamento degli enti e delle società stesse.
3) Non possono essere eletti alle cariche di cui al comma 1 coloro che nel mandato amministrativo in corso, al momento della nomina, ricoprano o hanno ricoperto le seguenti cariche:
a) assessore;
2) consigliere comunale o circoscrizionale;
3) revisore dei conti;
4) dipendente del comune o di altre aziende comunali.
a) la produzione di beni e servizi;
b) attività rivolte a realizzare fini sociali;
c) la promozione e lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2) La gestione dei servizi pubblici si ispira principalmente ai principi di adeguatezza, collaborazione e di sussidiarietà verticale e orizzontale.
3) Spetta al consiglio comunale individuare nuovi servizi pubblici da attivare nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità e le modifiche per la loro gestione. Sono competenza dello stesso consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.
2) Il comune gestisce i servizi pubblici: in economia, in concessione a terzi, a mezzo di aziende speciali, a mezzo di istituzioni, a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a mezzo di altre forme di gestione previste dall’ordinamento o introdotte dalla consuetudine anche mediante rapporti con soggetti privati determinati al conseguimento di finalità pubbliche, oppure attraverso forme associative e di cooperazione con i comuni.
3) La scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento della stessa, sulla base degli indirizzi programmatici del consiglio comunale, segue i criteri della economicità, efficacia, efficienza, funzionalità e trasparenza per i servizi a preminente carattere imprenditoriale, nonché della opportunità sociale e della partecipazione per i servizi a carattere sociale, assistenziale, sportivo, culturale e ambientale. In ogni caso dovranno altresì essere valutate la complessità tecnico-organizzativa del servizio e la dimensione del bacino di utenza, onde consentire il perseguimento dei migliori risultati possibili in relazione alla natura, alla qualità e agli scopi del servizio.
4) Per l’affidamento della gestione dei servizi a carattere sociale, sportivo, culturale e ambientale viene utilizzata, di norma, la forma della convenzione o della concessione.
5) Per la stipula delle convenzioni e delle concessioni di cui al comma precedente, il comune, valutata ogni circostanza di opportunità sociale, considera prioritariamente il rapporto con soggetti collettivi senza scopo di lucro espressione della comunità, che perseguono finalità sociali e di solidarietà.
6) Per la gestione dei servizi sociali e in genere per i servizi alla persona il comune può anche procedere all’affidamento diretto a fondazioni, associazioni, cooperative sociali da esso stesso costituite o partecipate su cui esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
7) Per la gestione dei servizi culturali e del tempo libero il comune può anche procedere all’affidamento diretto ad associazioni o fondazioni da esso stesso costituite, su cui esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2) L’istituzione è organismo strumentale del comune dotato di autonomia gestionale.
3) Organi dell’istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4) Il consiglio comunale, dopo averne fissato il numero, determina gli indirizzi per la designazione, da parte del sindaco, dei componenti del consiglio di amministrazione che durano in carica fino alla elezione del nuovo consiglio comunale. Il regolamento può consentire la designazione nel consiglio di amministrazione di rappresentanti di altri enti.
5) Dopo la scadenza e fino alla designazione del nuovo consiglio di amministrazione gli organi dell’istituzione adottano gli atti di amministrazione in conformità alla disciplina normativamente prevista per la proroga degli organi amministrativi.
6) La revoca dei membri del consiglio di amministrazione avviene con la stessa procedura della designazione.
7) In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il sindaco provvede alla reintegrazione dell’organo collegiale con le stesse procedure e criteri per la designazione.
8) Il direttore dell’istituzione è incaricato dal sindaco che potrà scegliere fra i dipendenti comunali di qualifica non inferiore all’ottava oppure all’esterno con apposito contratto a tempo determinato di diritto privato stipulato con soggetti dotati di specifiche competenze e professionalità in relazione all’attività dell’istituzione.
9) Il comune conferisce i mezzi finanziari e strumentali mobili e immobili.
10) Il regolamento, approvato dal consiglio comunale disciplina l’ordinamento, l’organizzazione, il funzionamento delle istituzioni, le modalità di nomina e revoca del direttore, il regime della indennità degli organi, nonché le forme di vigilanza da parte dell’ente.
2) L’azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.
3) Organi dell’azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
4) Alla designazione e alla revoca degli amministratori in rappresentanza del comune provvede il sindaco nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
5) Il regolamento aziendale è adottato dal consiglio di amministrazione.
6) Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7) Lo statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale. Il comune, con propri atti, può trasformare le proprie aziende speciali in società per azioni, secondo le procedure di legge.
8) L’affidamento dei servizi comprende tutte le attività, gli atti e i provvedimenti gestionali.
2) Nel caso di gestione consortile di servizi si applicano le disposizioni legislative e statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3) Possono essere costituite forme di collaborazione con altri enti locali, anche con la partecipazione di soggetti privati qualificati, nei modi stabiliti dalla legge.
4) Il comune favorisce le forme associative tra enti pubblici per la gestione dei servizi sociali.
2) Ai fini della stipula di accordi di programma, quando gli interventi sono di competenza prevalente del comune, il sindaco, previa deliberazione della giunta o del consiglio, secondo le rispettive competenze, promuove la conclusione dell’accordo, convocando i rappresentanti delle amministrazioni interessate.
3) L’adesione ad accordi di programma promossi da altre amministrazioni è deliberata dal consiglio o dalla giunta, secondo le rispettive competenze, in relazione all’apposita richiesta rivolta al comune.
4) È in ogni caso richiesta la deliberazione del consiglio per la stipulazione di accordi la cui esecuzione comporti sostanziali modifiche a deliberazioni già adottate o da cui derivino impegni che implichino la competenza del consiglio medesimo.
2) Ove formalmente indette tali conferenze producono gli effetti di legge.
2) I rappresentanti del comune, eletti, nominati o designati dal sindaco o dal consiglio comunale a rappresentare il comune in organi di amministrazione di enti e società di diritto pubblico e privato, presentano al sindaco una relazione annuale sull’andamento degli enti e delle società stesse.
3) Non possono essere eletti alle cariche di cui al comma 1 coloro che nel mandato amministrativo in corso, al momento della nomina, ricoprano o hanno ricoperto le seguenti cariche:
a) assessore;
2) consigliere comunale o circoscrizionale;
3) revisore dei conti;
4) dipendente del comune o di altre aziende comunali.
TITOLO IV – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
CAPO I – Organizzazione degli uffici e del lavoro
articolo 48 Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi1) Con apposito regolamento, secondo quanto previsto dalla legge, viene disciplinato l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2) I contenuti obbligatori del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi sono disciplinati dalla legge.
3) In particolare il regolamento stabilisce i rapporti tra il segretario generale, il vice segretario generale, il direttore generale e i dirigenti.
4) Il regolamento disciplina, altresì, lo stato giuridico ed economico del personale, l’azione disciplinare e le modalità del suo esercizio.articolo 49 Organizzazione degli uffici e dei servizi1) L’organizzazione degli uffici e dei servizi comunali si ispira a principi di autonomia, programmazione, decentramento, flessibilità, controllo dei risultati, economicità, trasparenza, produttività e semplificazione amministrativa.
2) Ai fini della migliore fruizione dei servizi da parte dei cittadini, dovranno essere assicurate gestioni associate fra i vari enti pubblici, anche territoriali o, quando ciò non risulti possibile, dovrà essere garantito il massimo coordinamento non solo della pianificazione e gestione dei servizi stessi, ma anche delle attività burocratiche.
3) L’ente valorizza, in base a criteri di pari opportunità, lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficienza della propria azione.
4) Il comune favorisce, per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa dell’ente, i rapporti con le organizzazioni sindacali.
5) La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. Si estende a ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
6) Il dipendente, nei rapporti con i cittadini, deve usare la massima disponibilità e cortesia, non ostacolare l’esercizio dei loro diritti e favorire l’accesso agli atti e alle informazioni di cui essi abbiano titolo.
2) I contenuti obbligatori del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi sono disciplinati dalla legge.
3) In particolare il regolamento stabilisce i rapporti tra il segretario generale, il vice segretario generale, il direttore generale e i dirigenti.
4) Il regolamento disciplina, altresì, lo stato giuridico ed economico del personale, l’azione disciplinare e le modalità del suo esercizio.
2) Ai fini della migliore fruizione dei servizi da parte dei cittadini, dovranno essere assicurate gestioni associate fra i vari enti pubblici, anche territoriali o, quando ciò non risulti possibile, dovrà essere garantito il massimo coordinamento non solo della pianificazione e gestione dei servizi stessi, ma anche delle attività burocratiche.
3) L’ente valorizza, in base a criteri di pari opportunità, lo sviluppo e la formazione professionale dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficienza della propria azione.
4) Il comune favorisce, per le scelte fondamentali che attengono all’organizzazione operativa dell’ente, i rapporti con le organizzazioni sindacali.
5) La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall’ambito della loro autonomia decisionale nell’esercizio delle funzioni attribuite. Si estende a ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell’esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
6) Il dipendente, nei rapporti con i cittadini, deve usare la massima disponibilità e cortesia, non ostacolare l’esercizio dei loro diritti e favorire l’accesso agli atti e alle informazioni di cui essi abbiano titolo.
CAPO II – Il segretario generale
articolo 50 Ruolo e funzioni1) Il segretario generale è nominato e revocato dal sindaco ai sensi di legge.
2) Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all’esercizio delle funzioni dei dirigenti, salvo che il sindaco non abbia nominato il direttore generale, dei quali coordina l’attività assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi, direttive e obiettivi espressi dagli organi elettivi.
3) Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, secondo le direttive e con le modalità stabilite dal sindaco.
4) Il segretario generale, oltre ai compiti previsti da particolari disposizioni di legge e/o regolamenti:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, ne cura il verbale anche a mezzo di funzionari da lui delegati;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
c) presiede, di regola, le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
d) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l’applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
e) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri comunali e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
f) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione, la pubblicità degli atti e il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
g) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del comune che non siano per legge, statuto o regolamento, riservati alla competenza del sindaco o dei dirigenti;
h) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all’esercizio delle sue competenze;
i) dispone l’invio ai dirigenti delle leggi, decreti, circolari e ogni altra documentazione giuridico amministrativa ritenuta utile per il loro costante aggiornamento;
l) vigila, anche in collaborazione con il direttore generale, ove nominato, per assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, adottando i provvedimenti del caso ed esercitando, ove necessario, anche i poteri sostitutivi.articolo 51 Il vice segretario generale1) Il vice segretario generale coadiuva il segretario generale e lo sostituisce, esercitandone le funzioni, in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.
2) Le funzioni di vice segretario sono attribuite dal sindaco, con incarico a tempo determinato, scegliendolo tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione comunale aventi i requisiti di cui al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
2) Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all’esercizio delle funzioni dei dirigenti, salvo che il sindaco non abbia nominato il direttore generale, dei quali coordina l’attività assicurando l’unitarietà operativa dell’organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi, direttive e obiettivi espressi dagli organi elettivi.
3) Il segretario generale svolge compiti di collaborazione e assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, secondo le direttive e con le modalità stabilite dal sindaco.
4) Il segretario generale, oltre ai compiti previsti da particolari disposizioni di legge e/o regolamenti:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del consiglio e della giunta, ne cura il verbale anche a mezzo di funzionari da lui delegati;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente;
c) presiede, di regola, le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;
d) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l’applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
e) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri comunali e dei cittadini agli atti e alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento;
f) sovrintende ai servizi che assicurano la pubblicazione, la pubblicità degli atti e il loro inoltro, quando previsto, agli organi di controllo;
g) ha il potere di certificazione e di attestazione per tutti gli atti del comune che non siano per legge, statuto o regolamento, riservati alla competenza del sindaco o dei dirigenti;
h) adotta gli atti e i provvedimenti a rilevanza esterna connessi all’esercizio delle sue competenze;
i) dispone l’invio ai dirigenti delle leggi, decreti, circolari e ogni altra documentazione giuridico amministrativa ritenuta utile per il loro costante aggiornamento;
l) vigila, anche in collaborazione con il direttore generale, ove nominato, per assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dal consiglio comunale, dalla giunta e dal sindaco, adottando i provvedimenti del caso ed esercitando, ove necessario, anche i poteri sostitutivi.
2) Le funzioni di vice segretario sono attribuite dal sindaco, con incarico a tempo determinato, scegliendolo tra i dirigenti in servizio presso l’amministrazione comunale aventi i requisiti di cui al regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
CAPO III – I dirigenti
articolo 52 I dirigenti: funzioni1) I dirigenti, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili dell’attuazione dei programmi, dei progetti e delle direttive generali fissate dagli organi di direzione politica.
2) I dirigenti partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale e dei programmi per i settori di competenza e alla definizione dei progetti attuativi.
3) I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, godono di autonomia e sono direttamente responsabili in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficacia e dei risultati della gestione.
4) Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi definisce le funzioni direzionali in coerenza con l’articolazione delle strutture. Con delibera della giunta comunale possono essere individuate categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di coordinamento tra il direttore generale ove nominato o, in sua assenza, tra il segretario generale e i dirigenti, che devono assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell’ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell’azione amministrativa.
5) Il dirigente del Servizio tributario rappresenta il comune nei giudizi in materia di tributi locali della cui gestione è responsabile; il dirigente del Servizio personale e organizzazione rappresenta il comune nelle controversie in materia di lavoro dinanzi all’arbitro unico e dinanzi al collegio di conciliazione dell’Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. Nelle materie di cui al presente comma il dirigente, sentito il sindaco, promuove e resiste alle liti con ampi poteri di transigere, conciliare e rinunciare agli atti, anche avvalendosi di consulenti esterni.
6) Il dirigente rappresenta il comune nelle commissioni tecniche e in tutte le altri sedi in cui gli organi comunali lo designino in rappresentanza dell’ente.
7) Salvo diversa disposizione regolamentare o legislativa, i dirigenti hanno facoltà di delegare l’esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili degli uffici in cui si articolano le strutture a cui sono preposti.
8) Secondo i criteri, i limiti e le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi di dirigenza nonché di alta specializzazione possono essere ricoperti da personale dipendente dall’amministrazione con contratto a tempo indeterminato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.
9) Gli incarichi di dirigenza sono conferiti a tempo determinato dal sindaco, salvo rinnovo espresso. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le modalità di conferimento degli incarichi, nonché la loro durata.
10) I dirigenti sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratto collettivi di lavoro.
11) I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della gestione dei dirigenti sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
12) Il sindaco contesta in contraddittorio al dirigente l’eventuale risultato negativo della gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
13) I dirigenti sono tenuti, annualmente, alla stesura di un programma di attività, che traduce, in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo e viene approvato dalla giunta comunale. Sono tenuti a fornire, altresì, secondo le modalità previste dalla giunta, periodici consuntivi dalla attività svolta.articolo 53 Conferenza dei dirigenti e conferenza di programma1) La conferenza dei dirigenti è presieduta dal direttore generale ove è nominato e in sua assenza dal segretario generale ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali. La conferenza coordina l’attuazione degli obiettivi dell’ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell’organizzazione del lavoro, di concerto con il nucleo per il controllo di gestione e la valutazione dei dirigenti.
2) Per coordinare l’attuazione di programmi, progetti e iniziative che richiedono l’intervento di più aree funzionali, il direttore generale o il segretario convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del comune.
3) I verbali delle riunioni sono trasmessi dal direttore o dal segretario generale al sindaco, al presidente del consiglio comunale.articolo 54 Accesso alle qualifiche dirigenziali1) L’accesso ai posti d’organico, inquadrati nelle qualifiche dirigenziali, avviene secondo quanto previsto dalla legge e disciplinato, in dettaglio, dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2) La copertura a tempo determinato dei posti delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, fermi i requisiti di legge, può avvenire mediante stipulazione di contratto di diritto pubblico, ed eccezionalmente, di diritto privato, secondo le modalità previste dalla legge e disciplinate, in dettaglio, dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.articolo 55 Il direttore generale1) Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, il quale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente. Il direttore generale, nominato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
2) Le modalità di revoca e la durata del mandato del direttore generale sono disciplinati dalla legge.
3) Oltre ai compiti espressamente individuati dalla legge, il sindaco può assegnare al direttore generale specifiche ulteriori funzioni.
4) Qualora non sia nominato il direttore generale, il sindaco può attribuire le relative funzioni al segretario generale.
2) I dirigenti partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte alla predisposizione degli atti di indirizzo generale e dei programmi per i settori di competenza e alla definizione dei progetti attuativi.
3) I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, godono di autonomia e sono direttamente responsabili in via esclusiva in relazione agli obiettivi dell’ente, della correttezza amministrativa, dell’efficacia e dei risultati della gestione.
4) Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi definisce le funzioni direzionali in coerenza con l’articolazione delle strutture. Con delibera della giunta comunale possono essere individuate categorie di atti da attribuire alla competenza dei dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità di coordinamento tra il direttore generale ove nominato o, in sua assenza, tra il segretario generale e i dirigenti, che devono assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell’ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell’azione amministrativa.
5) Il dirigente del Servizio tributario rappresenta il comune nei giudizi in materia di tributi locali della cui gestione è responsabile; il dirigente del Servizio personale e organizzazione rappresenta il comune nelle controversie in materia di lavoro dinanzi all’arbitro unico e dinanzi al collegio di conciliazione dell’Ufficio provinciale del lavoro e della M.O. Nelle materie di cui al presente comma il dirigente, sentito il sindaco, promuove e resiste alle liti con ampi poteri di transigere, conciliare e rinunciare agli atti, anche avvalendosi di consulenti esterni.
6) Il dirigente rappresenta il comune nelle commissioni tecniche e in tutte le altri sedi in cui gli organi comunali lo designino in rappresentanza dell’ente.
7) Salvo diversa disposizione regolamentare o legislativa, i dirigenti hanno facoltà di delegare l’esercizio delle funzioni loro spettanti ai responsabili degli uffici in cui si articolano le strutture a cui sono preposti.
8) Secondo i criteri, i limiti e le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, gli incarichi di dirigenza nonché di alta specializzazione possono essere ricoperti da personale dipendente dall’amministrazione con contratto a tempo indeterminato, fermi restando i requisiti della qualifica da ricoprire.
9) Gli incarichi di dirigenza sono conferiti a tempo determinato dal sindaco, salvo rinnovo espresso. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le modalità di conferimento degli incarichi, nonché la loro durata.
10) I dirigenti sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratto collettivi di lavoro.
11) I criteri e le modalità di valutazione dei risultati della gestione dei dirigenti sono disciplinati dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
12) Il sindaco contesta in contraddittorio al dirigente l’eventuale risultato negativo della gestione secondo le modalità stabilite dal regolamento.
13) I dirigenti sono tenuti, annualmente, alla stesura di un programma di attività, che traduce, in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo e viene approvato dalla giunta comunale. Sono tenuti a fornire, altresì, secondo le modalità previste dalla giunta, periodici consuntivi dalla attività svolta.
2) Per coordinare l’attuazione di programmi, progetti e iniziative che richiedono l’intervento di più aree funzionali, il direttore generale o il segretario convoca una conferenza dei dirigenti dei settori interessati, nella quale vengono adottate le decisioni e promossi i provvedimenti per attuare, nel più breve tempo, le deliberazioni adottate dagli organi collegiali del comune.
3) I verbali delle riunioni sono trasmessi dal direttore o dal segretario generale al sindaco, al presidente del consiglio comunale.
2) La copertura a tempo determinato dei posti delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, fermi i requisiti di legge, può avvenire mediante stipulazione di contratto di diritto pubblico, ed eccezionalmente, di diritto privato, secondo le modalità previste dalla legge e disciplinate, in dettaglio, dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi.
2) Le modalità di revoca e la durata del mandato del direttore generale sono disciplinati dalla legge.
3) Oltre ai compiti espressamente individuati dalla legge, il sindaco può assegnare al direttore generale specifiche ulteriori funzioni.
4) Qualora non sia nominato il direttore generale, il sindaco può attribuire le relative funzioni al segretario generale.
TITOLO V – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
CAPO I – La partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale
articolo 56 La partecipazione dei cittadini1) Il comune attua il principio della collaborazione tra i propri organi istituzionali e i cittadini, nonché degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei cittadini dell’Unione Europea e favorendo la loro partecipazione al processo di formazione delle scelte sui temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell’attività amministrativa, o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità locale, nei modi e nelle forme disciplinate dal regolamento della partecipazione popolare.
2) Il comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell’attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunitàarticolo 57 Diritto d’istanza, petizione o proposta1) I cittadini, anche in forma associata, secondo le modalità stabilite nel regolamento della partecipazione, hanno il diritto di presentare istanze, petizioni e proposte all’amministrazione comunale, in tutte le sue articolazioni, per richiedere, precisandone i motivi, l’adozione, la modifica o l’integrazione di atti e provvedimenti su materie di competenza comunale; tali istanze, petizioni o proposte vengono trasmesse, senza dilazioni, dal presidente del consiglio comunale e/o dal sindaco alle commissioni consiliari competenti.
2) Il regolamento della partecipazione stabilisce anche i termini sia per il tempestivo esame delle istanze, petizioni o proposte da parte degli organi competenti, sia per assicurare le relative risposte ai cittadini.articolo 58 La partecipazione delle libere forme associative. Le consulte1) Il comune promuove la collaborazione tra i propri organi istituzionali e le libere forme associative, mediante l’istituzione di organismi di partecipazione popolare denominate “consulte”.
2) Le consulte, espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, devono essere sentite in vista dell’adozione di provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico e ambientale.
3) A tal fine sono istituite le seguenti consulte:
a) consulta delle frazioni,
b) consulta delle pari opportunità,
c) consulta dei giovani.
4) Altre consulte possono essere istituite su richiesta motivata da parte delle libere associazioni o aggregazioni operanti sul territorio comunale, a esclusione dei movimenti politici o settori e organismi territoriali di partiti politici. La richiesta viene portata all’attenzione della commissione consiliare competente che, valutata la richiesta, la propone al consiglio comunale per l’adozione della delibera secondo quanto stabilito dall’art. 96 del Dlgs 267/2000.
5) L’amministrazione comunale, su tutte le materie ritenute opportune, deve, tramite i propri organi istituzionali, interpellare le consulte, in special modo quando si tratti di compiere scelte rilevanti su temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell’attività amministrativa.
6) Le consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare istanze, petizioni e proposte al consiglio comunale e alla giunta comunale, secondo tempi, modalità e forme stabilite dal regolamento della partecipazione.
7) Il sindaco e il presidente del consiglio comunale devono disporre, secondo le rispettive competenze, l’invio alle consulte di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta delle consulte stesse, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell’amministrazione comunale.
8) Tutte le materie connesse con l’attuazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento della partecipazione.articolo 59 Altri organismi di partecipazione popolare1) La collaborazione tra gli organi istituzionali dell’ente, i cittadini e le libere forme associative si attua anche attraverso l’istituzione di organismi di partecipazione popolare diversi da quelli previsti al precedente art. 56.
2) Tali organismi sono costituiti su specifici temi deliberati dal consiglio comunale e con le modalità stabilite dal regolamento, di volta in volta parimenti adottato dal consiglio comunale.
3) L’amministrazione comunale può interpellare, tramite i propri organi istituzionali, tali organismi in relazione a programmazioni e scelte e atti dell’attività amministrativa, pertinenti a temi specifici per i quali tali organismi sono stati costituiti.
4) Il sindaco e il presidente del consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l’invio a detti organismi di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta degli organismi stessi, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell’amministrazione comunale.articolo 60 Albo delle associazioni1) Nell’ambito delle finalità perseguite dal comune, è istituito l’albo delle forme associative.
2) I criteri e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3) Per ottenere l’iscrizione all’albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono produrre esplicita richiesta, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della costituzione accolto.articolo 61 Politiche giovanili e consiglio dei giovani1) Il comune riconosce come principi generali delle politiche giovanili la tutela del diritto dei giovani, sia come singoli sia nelle diverse formazioni sociali anche a carattere temporaneo, all’autonoma partecipazione alla vita della società e delle istituzioni democratiche.
2) Per l’attuazione delle politiche giovanili sono istituiti il consiglio dei giovani e la consulta dei giovani con la finalità di coinvolgere la fascia adolescenziale e giovanile dei cittadini nella elaborazione di proposte e nell’assunzione di iniziative di particolare interesse per il mondo giovanile.
3) La composizione, i metodi di elezione, i settori di intervento e i rapporti con gli organi istituzionali comunali sono disciplinati da un apposito regolamento.
4) A supporto del consiglio dei giovani viene individuata la figura del “tutor” con compiti di promozione, stimolo e coordinamento che verranno meglio definiti nel regolamento.
5) Il “tutor” viene nominato dal consiglio comunale con voto segreto e a maggioranza dei due terzi in prima votazione e in seconda istanza a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
6) Il regolamento disciplinerà la formazione di un albo comunale del “tutor” al quale sono iscritti, su domanda, cittadini in possesso di requisiti comprovanti un’adeguata formazione in campo educativo e amministrativo. Il regolamento disciplinerà altresì la durata del consiglio e le modalità di elezione dello stesso.
7) Il consiglio comunale con l’istituzione del consiglio dei giovani, prevede il riconoscimento al “tutor” di una indennità stabilendone l’importo in misura a quella percepita dal consigliere comunale.articolo 62 La carta dei servizi ai cittadini1) Il comune adotta la carta dei servizi ai cittadini con la quale vengono affermati i diritti, tutelati dal presente statuto, sui quali si fondano i rapporti fra i cittadini e l’ente, con particolare riguardo alle funzioni dei servizi pubblici comunali.
2) La carta dei servizi ai cittadini è elaborata o rivisitata anche su proposta dei cittadini in forma singola o associata nonché delle consulte e degli organismi di partecipazione popolare, dalla commissione consiliare permanente “Affari istituzionali”.
3) La carta dei servizi ai cittadini, disciplinata dal regolamento della partecipazione, è redatta secondo principi di uguaglianza e di imparzialità; garantisce il diritto a un agevole accesso, a una corretta informazione, alla partecipazione dei cittadini; persegue il fine di verifica dei principi di efficienza, efficacia e continuità ai quali si ispira l’azione della pubblica amministrazione.
4) La carta dei servizi al cittadino dovrà essere a disposizione di ogni persona che vive, studia, lavora, sosta o comunque ha rapporti con la comunità sinnaese e il suo territorio.
5) Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo e le forme di tutela dei diritti dei cittadini affermati negli atti suddetti.articolo 63 La consultazione dei cittadini1) Il consiglio comunale e la giunta, per propria iniziativa, tenuto conto degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, promuove consultazioni della popolazione in ordine a proposte, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti e degli interessi diretti o diffusi dei cittadini.
2) Le consultazioni sono, di regola, promosse attraverso la convocazione di assemblee pubbliche convocate sotto forma di “consiglio comunale aperto” o di riunioni pubbliche definite “forum dei cittadini”, convocate per trattare temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione. La convocazione dei “consigli” e dei “forum” avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.
3) I “consigli” e i “forum” sono convocati anche sulla base della richiesta dei cittadini, dagli stessi sottoscritta e recante indicazione dei temi proposti alla discussione, secondo le condizioni di ammissibilità e modalità indicate dal regolamento.
4) Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento dei “consigli” e dei “forum” assicurando agli stessi la partecipazione dei cittadini interessati e la piena e libera espressione delle loro proposte e opinioni nonché le conseguenti iniziative che l’amministrazione può assumere a seguito delle risultanze delle riunioni effettuate.
5) La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti e opinioni utili a indirizzare le scelte dell’amministrazione.articolo 64 Diritto d’iniziativa1) L’iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in schemi di deliberazione.
2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 3 per cento dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente e depositata con firma autenticata del presentatore, che attesta la veridicità delle sottoscrizioni raccolte.
3) Il diritto di iniziativa da parte delle comunità di Solanas, San Gregorio e Tasonis, su provvedimenti amministrativi di interesse generale che riguardano ciascun nucleo abitato, viene esercitato attraverso la consulta con una proposta sottoscritta da un terzo dei cittadini elettori delle comunità risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
4) Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:
a) regolamenti interni di organizzazione,
b) tributi e bilancio,
c) espropriazioni per pubblica utilità,
d) designazioni e nomine.
5) Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento per la partecipazione popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto d’iniziativa prevedendo, tra l’altro, che i promotori delle proposte possano essere assistiti, nella redazione del progetto di regolamento o nello schema di deliberazione, dalla segreteria comunale.
6) La commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, dopo preventivo esame di ammissibilità della proposta, presenta la sua relazione al presidente del consiglio comunale entro 30 giorni che per conoscenza la trasmette al sindaco.
7) Il presidente del consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della commissione ed entro lo stesso termine alla convocazione del consiglio comunale.articolo 65 Partecipazione al procedimento amministrativo1) I soggetti nei confronti dei quali il provvedimento amministrativo è destinato a produrre effetti diretti e quelli che per legge debbono intervenirvi hanno diritto di essere informati sull’avvio del procedimento amministrativo, secondo le modalità previste dalla legge.
2) Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
3) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e organismi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L’intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante indicazione del titolo di legittimazione.
4) I soggetti di cui al primo e al secondo comma e quelli intervenuti a norma del terzo comma hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge,
b) di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia dell’avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all’oggetto, l’amministrazione ha l’obbligo di valutare,
c) di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di partecipazione popolare,
d) di sentire menzione, nella motivazione del provvedimento, dell’avvenuta consultazione e delle ragioni dell’eventuale rigetto delle osservazioni formulate.
5) La legge determina limiti, forme ed efficacia dell’accordo tra l’amministrazione e i soggetti di cui al quarto comma volto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, ove consentito, in sostituzione di questo.
6) La figura del responsabile del procedimento è determinata dalla legge e dal regolamento.articolo 66 Attività degli uffici e dei servizi - Semplificazione1) Il comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo effettuando periodicamente la revisione dei regolamenti comunali sia per l’aggiornamento dei procedimenti negli stessi previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure agevolative applicabili nell’interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica e informatica; che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all’interessato dell’esito del procedimento.
2) Il comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l’acquisizione diretta di certificati e ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l’amministrazione comunale, tenuto conto di quanto disposto dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il D.Lgs. 445/2000 e dalle leggi annuali di semplificazione. Dispone l’adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere di interesse pubblico generale.
3) Entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello statuto, i dirigenti procedono alla revisione dei regolamenti che per l’oggetto prevalente rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei dirigenti e responsabili di altri settori interessati, eliminando procedure, vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più utili e giustificati e provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l’organizzazione della comunità. Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al sindaco che entro 30 giorni lo trasmette al presidente del consiglio comunale per gli adempimenti di competenza.
4) Ogni altra attività, servizio, ufficio del comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l’ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del comune e i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell’operato del dirigente o del responsabile di servizio.
2) Il comune assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere sui temi di interesse generale relativi alla programmazione dell’attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la comunità
2) Il regolamento della partecipazione stabilisce anche i termini sia per il tempestivo esame delle istanze, petizioni o proposte da parte degli organi competenti, sia per assicurare le relative risposte ai cittadini.
2) Le consulte, espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, devono essere sentite in vista dell’adozione di provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico e ambientale.
3) A tal fine sono istituite le seguenti consulte:
a) consulta delle frazioni,
b) consulta delle pari opportunità,
c) consulta dei giovani.
4) Altre consulte possono essere istituite su richiesta motivata da parte delle libere associazioni o aggregazioni operanti sul territorio comunale, a esclusione dei movimenti politici o settori e organismi territoriali di partiti politici. La richiesta viene portata all’attenzione della commissione consiliare competente che, valutata la richiesta, la propone al consiglio comunale per l’adozione della delibera secondo quanto stabilito dall’art. 96 del Dlgs 267/2000.
5) L’amministrazione comunale, su tutte le materie ritenute opportune, deve, tramite i propri organi istituzionali, interpellare le consulte, in special modo quando si tratti di compiere scelte rilevanti su temi di interesse generale, relativi alla programmazione dell’attività amministrativa.
6) Le consulte hanno diritto di auto convocazione e possono presentare istanze, petizioni e proposte al consiglio comunale e alla giunta comunale, secondo tempi, modalità e forme stabilite dal regolamento della partecipazione.
7) Il sindaco e il presidente del consiglio comunale devono disporre, secondo le rispettive competenze, l’invio alle consulte di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta delle consulte stesse, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell’amministrazione comunale.
8) Tutte le materie connesse con l’attuazione del presente articolo sono disciplinate dal regolamento della partecipazione.
2) Tali organismi sono costituiti su specifici temi deliberati dal consiglio comunale e con le modalità stabilite dal regolamento, di volta in volta parimenti adottato dal consiglio comunale.
3) L’amministrazione comunale può interpellare, tramite i propri organi istituzionali, tali organismi in relazione a programmazioni e scelte e atti dell’attività amministrativa, pertinenti a temi specifici per i quali tali organismi sono stati costituiti.
4) Il sindaco e il presidente del consiglio comunale possono disporre, secondo le rispettive competenze, l’invio a detti organismi di atti o documenti; essi, inoltre, previa richiesta degli organismi stessi, forniscono atti, documenti o informazioni utili ad attivare la loro partecipazione propositiva nei confronti dell’amministrazione comunale.
2) I criteri e le modalità per l’iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione.
3) Per ottenere l’iscrizione all’albo, le associazioni e le altre libere forme associative devono produrre esplicita richiesta, dichiarando il possesso dei requisiti di cui all’art. 18 della costituzione accolto.
2) Per l’attuazione delle politiche giovanili sono istituiti il consiglio dei giovani e la consulta dei giovani con la finalità di coinvolgere la fascia adolescenziale e giovanile dei cittadini nella elaborazione di proposte e nell’assunzione di iniziative di particolare interesse per il mondo giovanile.
3) La composizione, i metodi di elezione, i settori di intervento e i rapporti con gli organi istituzionali comunali sono disciplinati da un apposito regolamento.
4) A supporto del consiglio dei giovani viene individuata la figura del “tutor” con compiti di promozione, stimolo e coordinamento che verranno meglio definiti nel regolamento.
5) Il “tutor” viene nominato dal consiglio comunale con voto segreto e a maggioranza dei due terzi in prima votazione e in seconda istanza a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale.
6) Il regolamento disciplinerà la formazione di un albo comunale del “tutor” al quale sono iscritti, su domanda, cittadini in possesso di requisiti comprovanti un’adeguata formazione in campo educativo e amministrativo. Il regolamento disciplinerà altresì la durata del consiglio e le modalità di elezione dello stesso.
7) Il consiglio comunale con l’istituzione del consiglio dei giovani, prevede il riconoscimento al “tutor” di una indennità stabilendone l’importo in misura a quella percepita dal consigliere comunale.
2) La carta dei servizi ai cittadini è elaborata o rivisitata anche su proposta dei cittadini in forma singola o associata nonché delle consulte e degli organismi di partecipazione popolare, dalla commissione consiliare permanente “Affari istituzionali”.
3) La carta dei servizi ai cittadini, disciplinata dal regolamento della partecipazione, è redatta secondo principi di uguaglianza e di imparzialità; garantisce il diritto a un agevole accesso, a una corretta informazione, alla partecipazione dei cittadini; persegue il fine di verifica dei principi di efficienza, efficacia e continuità ai quali si ispira l’azione della pubblica amministrazione.
4) La carta dei servizi al cittadino dovrà essere a disposizione di ogni persona che vive, studia, lavora, sosta o comunque ha rapporti con la comunità sinnaese e il suo territorio.
5) Il regolamento per la partecipazione popolare stabilisce le modalità per l’attuazione di quanto stabilito dal presente articolo e le forme di tutela dei diritti dei cittadini affermati negli atti suddetti.
2) Le consultazioni sono, di regola, promosse attraverso la convocazione di assemblee pubbliche convocate sotto forma di “consiglio comunale aperto” o di riunioni pubbliche definite “forum dei cittadini”, convocate per trattare temi di particolare rilevanza o con ricorrenza periodica, per realizzare la reciproca informazione tra popolazione e amministrazione. La convocazione dei “consigli” e dei “forum” avviene con idonee e diffuse forme di tempestivo preavviso, utilizzando la struttura informativa comunale, con le modalità indicate dal regolamento.
3) I “consigli” e i “forum” sono convocati anche sulla base della richiesta dei cittadini, dagli stessi sottoscritta e recante indicazione dei temi proposti alla discussione, secondo le condizioni di ammissibilità e modalità indicate dal regolamento.
4) Il regolamento stabilisce le modalità di convocazione e di funzionamento dei “consigli” e dei “forum” assicurando agli stessi la partecipazione dei cittadini interessati e la piena e libera espressione delle loro proposte e opinioni nonché le conseguenti iniziative che l’amministrazione può assumere a seguito delle risultanze delle riunioni effettuate.
5) La consultazione dei cittadini, riferita a particolari categorie o ai residenti in delimitati ambiti del territorio comunale, può essere effettuata attraverso sondaggi, su temi che rivestono per gli stessi specifico interesse o sui quali essi sono in grado di fornire orientamenti e opinioni utili a indirizzare le scelte dell’amministrazione.
2) La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 3 per cento dei cittadini elettori risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente e depositata con firma autenticata del presentatore, che attesta la veridicità delle sottoscrizioni raccolte.
3) Il diritto di iniziativa da parte delle comunità di Solanas, San Gregorio e Tasonis, su provvedimenti amministrativi di interesse generale che riguardano ciascun nucleo abitato, viene esercitato attraverso la consulta con una proposta sottoscritta da un terzo dei cittadini elettori delle comunità risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente.
4) Sono escluse dall’esercizio del diritto d’iniziativa le seguenti materie:
a) regolamenti interni di organizzazione,
b) tributi e bilancio,
c) espropriazioni per pubblica utilità,
d) designazioni e nomine.
5) Il comune, nei modi stabiliti dal regolamento per la partecipazione popolare, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l’esercizio del diritto d’iniziativa prevedendo, tra l’altro, che i promotori delle proposte possano essere assistiti, nella redazione del progetto di regolamento o nello schema di deliberazione, dalla segreteria comunale.
6) La commissione consiliare, alla quale il progetto di iniziativa popolare viene assegnato, dopo preventivo esame di ammissibilità della proposta, presenta la sua relazione al presidente del consiglio comunale entro 30 giorni che per conoscenza la trasmette al sindaco.
7) Il presidente del consiglio comunale è tenuto a prendere in esame la proposta di iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della relazione della commissione ed entro lo stesso termine alla convocazione del consiglio comunale.
2) Allo stesso modo viene data comunicazione ai soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai diretti destinatari, ai quali possa derivare pregiudizio dal provvedimento.
3) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e organismi, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. L’intervento avviene mediante comunicazione scritta al responsabile del procedimento, recante indicazione del titolo di legittimazione.
4) I soggetti di cui al primo e al secondo comma e quelli intervenuti a norma del terzo comma hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti nei limiti fissati dalla legge,
b) di presentare, entro il termine di trenta giorni dalla notizia dell’avvio del procedimento, memorie scritte e documenti che, ove pertinenti all’oggetto, l’amministrazione ha l’obbligo di valutare,
c) di essere sentiti, anche in pubblico contraddittorio, dal responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite dal regolamento di partecipazione popolare,
d) di sentire menzione, nella motivazione del provvedimento, dell’avvenuta consultazione e delle ragioni dell’eventuale rigetto delle osservazioni formulate.
5) La legge determina limiti, forme ed efficacia dell’accordo tra l’amministrazione e i soggetti di cui al quarto comma volto a determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, ove consentito, in sostituzione di questo.
6) La figura del responsabile del procedimento è determinata dalla legge e dal regolamento.
2) Il comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l’acquisizione diretta di certificati e ogni altra misura che abbia per fine di rendere più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l’amministrazione comunale, tenuto conto di quanto disposto dalle leggi 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il D.Lgs. 445/2000 e dalle leggi annuali di semplificazione. Dispone l’adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alla conferenza dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere di interesse pubblico generale.
3) Entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello statuto, i dirigenti procedono alla revisione dei regolamenti che per l’oggetto prevalente rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei dirigenti e responsabili di altri settori interessati, eliminando procedure, vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più utili e giustificati e provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l’organizzazione della comunità. Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al sindaco che entro 30 giorni lo trasmette al presidente del consiglio comunale per gli adempimenti di competenza.
4) Ogni altra attività, servizio, ufficio del comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l’ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del comune e i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell’operato del dirigente o del responsabile di servizio.
CAPO II – Referendum
articolo 67 Referendum consultivo1) È ammesso il referendum consultivo su questioni a rilevanza generale su materie di esclusiva competenza locale, interessanti l’intera comunità.
2) Oltre che per espressa deliberazione consiliare, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, il referendum può essere richiesto dall’otto per cento dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell’anno precedente.
3) Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) le norme statutarie,
b) i tributi comunali,
c) le tariffe dei pubblici servizi,
d) l’ordinamento, la pianta organica e il trattamento economico del personale,
e) il piano regolatore generale e le relative varianti generali,
f) le designazioni e nomine di rappresentanti,
g) tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana,
h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi cinque anni dal precedente suffragio,
i) oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.
4) Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia urbanistica che non facciano riferimento a varianti al Piano regolatore generale.
5) La deliberazione adottata d’iniziativa dal consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre alla consultazione, che deve essere chiaro e univoco, e stanzia i fondi necessari per l’organizzazione del referendum. La deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6) I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno centocinquanta elettori del comune, alla costituzione di un comitato promotore, composto da cinque di essi, conferendo allo stesso l’incarico di proporre al sindaco il tema del referendum. Il comitato sottopone al sindaco la proposta, con l’indicazione del tema e l’illustrazione delle finalità.
7) Il sindaco convoca entro i quindici giorni successivi alla presentazione della proposta di cui al precedente comma, la commissione consiliare competente che per l’occasione viene allargata al segretario generale e al difensore civico. La commissione si pronuncia, entro trenta giorni, sull’ammissibilità del referendum, udito il comitato promotore, il quale apporta al tema proposto modifiche e adeguamenti ritenuti necessari dalla commissione. La decisione viene notificata dal sindaco al rappresentante del comitato promotore, con atto motivato, entro cinque giorni da quello di adozione della decisione. Se la richiesta viene dichiarata dalla commissione non ammissibile, il comitato dei cittadini può, entro trenta giorni, richiedere il pronunciamento del consiglio comunale, che decide in via definitiva.
8) Se il referendum viene ritenuto ammissibile il comitato promotore procede alla raccolta delle firme dei presentatori, in numero non inferiore all’otto per cento dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell’anno precedente, apposte sui moduli stabiliti dal regolamento, con l’osservanza delle modalità dallo stesso previste. La raccolta delle sottoscrizioni e il deposito dei relativi atti presso il segretario del comune deve avvenire entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione della commissione o del consiglio comunale. Il regolamento disciplina anche le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.
9) Gli uffici comunali verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum. Qualora il segretario comunale accerta che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al sindaco, al comitato promotore e al presidente del consiglio comunale che procede alla convocazione del consiglio per l’adozione della consequenziale deliberazione.
10) Dopo la decisione del consiglio comunale il sindaco indice il referendum fissandone l’effettuazione nella data dallo stesso prescelta secondo quanto stabilito dal regolamento.
11) Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto comunali o provinciali, nonché in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
12) Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.articolo 68 Sospensione e revoca del referendum1) Il sindaco, sentita la commissione di cui al comma 7 del precedente articolo e il comitato promotore, sospende o revoca il referendum quando:
a) sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria,
b) sia intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale o manchino sei mesi al suo scioglimento,
c) sia stata accolta dall’amministrazione comunale la proposta referendaria.articolo 69 Svolgimento del referendum: effetti1) Per la validità dei risultati del referendum è necessaria la partecipazione del 50 per cento dei cittadini elettori.
2) Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
3) L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
4) Entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la giunta comunale è tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
5) Il referendum non può essere indetto nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre.
2) Oltre che per espressa deliberazione consiliare, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, il referendum può essere richiesto dall’otto per cento dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell’anno precedente.
3) Non possono costituire oggetto di consultazione referendaria:
a) le norme statutarie,
b) i tributi comunali,
c) le tariffe dei pubblici servizi,
d) l’ordinamento, la pianta organica e il trattamento economico del personale,
e) il piano regolatore generale e le relative varianti generali,
f) le designazioni e nomine di rappresentanti,
g) tutte le questioni che attengono ai diritti di cittadinanza e alla tutela dei principi fondamentali di rispetto della persona umana,
h) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi cinque anni dal precedente suffragio,
i) oggetti sui quali il consiglio deve esprimersi entro termini stabiliti dalla legge.
4) Sono ammessi referendum su indirizzi urbanistici e materia urbanistica che non facciano riferimento a varianti al Piano regolatore generale.
5) La deliberazione adottata d’iniziativa dal consiglio comunale stabilisce il testo del quesito da sottoporre alla consultazione, che deve essere chiaro e univoco, e stanzia i fondi necessari per l’organizzazione del referendum. La deliberazione è adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
6) I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno centocinquanta elettori del comune, alla costituzione di un comitato promotore, composto da cinque di essi, conferendo allo stesso l’incarico di proporre al sindaco il tema del referendum. Il comitato sottopone al sindaco la proposta, con l’indicazione del tema e l’illustrazione delle finalità.
7) Il sindaco convoca entro i quindici giorni successivi alla presentazione della proposta di cui al precedente comma, la commissione consiliare competente che per l’occasione viene allargata al segretario generale e al difensore civico. La commissione si pronuncia, entro trenta giorni, sull’ammissibilità del referendum, udito il comitato promotore, il quale apporta al tema proposto modifiche e adeguamenti ritenuti necessari dalla commissione. La decisione viene notificata dal sindaco al rappresentante del comitato promotore, con atto motivato, entro cinque giorni da quello di adozione della decisione. Se la richiesta viene dichiarata dalla commissione non ammissibile, il comitato dei cittadini può, entro trenta giorni, richiedere il pronunciamento del consiglio comunale, che decide in via definitiva.
8) Se il referendum viene ritenuto ammissibile il comitato promotore procede alla raccolta delle firme dei presentatori, in numero non inferiore all’otto per cento dei cittadini elettori residenti al 31 dicembre dell’anno precedente, apposte sui moduli stabiliti dal regolamento, con l’osservanza delle modalità dallo stesso previste. La raccolta delle sottoscrizioni e il deposito dei relativi atti presso il segretario del comune deve avvenire entro novanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione della commissione o del consiglio comunale. Il regolamento disciplina anche le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.
9) Gli uffici comunali verificano il numero e la validità delle firme poste sotto la richiesta di referendum. Qualora il segretario comunale accerta che il numero delle firme valide è pari o superiore a quello prescritto, lo comunica al sindaco, al comitato promotore e al presidente del consiglio comunale che procede alla convocazione del consiglio per l’adozione della consequenziale deliberazione.
10) Dopo la decisione del consiglio comunale il sindaco indice il referendum fissandone l’effettuazione nella data dallo stesso prescelta secondo quanto stabilito dal regolamento.
11) Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con operazioni di voto comunali o provinciali, nonché in concomitanza con altre consultazioni elettorali.
12) Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.
a) sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria,
b) sia intervenuto lo scioglimento del consiglio comunale o manchino sei mesi al suo scioglimento,
c) sia stata accolta dall’amministrazione comunale la proposta referendaria.
2) Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
3) L’esito del referendum è proclamato e reso noto dal sindaco con i mezzi di comunicazione più idonei affinché tutta la cittadinanza ne venga a conoscenza.
4) Entro 60 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, la giunta comunale è tenuta a proporre al consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
5) Il referendum non può essere indetto nel periodo dal 15 luglio al 15 settembre.
CAPO III – Il difensore civico
articolo 70 Istituzione e attribuzioni1) È istituito l’ufficio del difensore civico con i compiti previsti dall’art. 11 del D.lgs 267/2000.
2) In particolare, il difensore civico rileva irregolarità, negligenze e ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa dell’amministrazione comunale, di enti, istituzioni e aziende dipendenti e partecipate dal comune, valutando anche la legittimità e il merito dei provvedimenti e degli atti amministrativi e suggerendo i conseguenti rimedi. Il difensore civico non è sottoposto ad alcun rapporto di subordinazione gerarchica e funzionale ed esercita la sua funzione in piena autonomia.
3) Il difensore civico è eletto, con voto segreto, in prima e seconda istanza dai due terzi dei componenti il consiglio comunale e in terza istanza dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, tra cittadini aventi i requisiti previsti nell’apposito regolamento.
4) Il difensore civico decade dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. La mozione, adeguatamente motivata, deve essere presentata almeno da due quinti dei consiglieri assegnati al comune o, in alternativa, sottoscritta da almeno il 5 per cento degli elettori residenti nel comune e depositata nella segreteria comunale. Essa viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dal deposito, previa notifica in via giudiziale all’interessato.
5) Il difensore civico relaziona al consiglio comunale, entro il mese di marzo, sull’attività svolta nell’anno precedente.
6) Il difensore civico dura in carica cinque anni e comunque fino all’elezione del successore e non può essere immediatamente rieleggibile.
7) Il difensore civico decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.
8) Le procedure di elezione del difensore civico, i requisiti, le modalità di intervento, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con gli uffici, i mezzi e la dotazione organica dell’ufficio del difensore civico e quant’altro non espressamente previsto dal presente articolo, sono stabiliti dal regolamento.articolo 71 Ambiti d’intervento1) Il difensore civico interviene:
a) d’ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo,
b) su iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti e interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell’azione amministrativa.
2) Il difensore civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella popolazione.
3) Il difensore civico esercita i suoi poteri d’iniziativa d’ufficio, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.
4) Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali disfunzioni o inefficienze nell’attività delle pubbliche amministrazioni, il difensore civico promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare, ivi comprese, qualora lo consideri opportuno, le commissioni consiliari permanenti.
5) Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti comunali per far valere pretese derivanti dal rapporto d’impiego.
6) Il ricorso al difensore civico è indipendente dall’esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
7) Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.articolo 72 Uffici e mezzi del difensore civico1) Il difensore civico si avvale, per l’espletamento delle proprie funzioni, di uffici, personale e mezzi dell’amministrazione, secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento dell’ufficio del difensore civico.
2) Al difensore civico compete l’indennità di carica prevista per il presidente del consiglio comunale.
2) In particolare, il difensore civico rileva irregolarità, negligenze e ritardi nello svolgimento della funzione amministrativa dell’amministrazione comunale, di enti, istituzioni e aziende dipendenti e partecipate dal comune, valutando anche la legittimità e il merito dei provvedimenti e degli atti amministrativi e suggerendo i conseguenti rimedi. Il difensore civico non è sottoposto ad alcun rapporto di subordinazione gerarchica e funzionale ed esercita la sua funzione in piena autonomia.
3) Il difensore civico è eletto, con voto segreto, in prima e seconda istanza dai due terzi dei componenti il consiglio comunale e in terza istanza dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio comunale, tra cittadini aventi i requisiti previsti nell’apposito regolamento.
4) Il difensore civico decade dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. La mozione, adeguatamente motivata, deve essere presentata almeno da due quinti dei consiglieri assegnati al comune o, in alternativa, sottoscritta da almeno il 5 per cento degli elettori residenti nel comune e depositata nella segreteria comunale. Essa viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dal deposito, previa notifica in via giudiziale all’interessato.
5) Il difensore civico relaziona al consiglio comunale, entro il mese di marzo, sull’attività svolta nell’anno precedente.
6) Il difensore civico dura in carica cinque anni e comunque fino all’elezione del successore e non può essere immediatamente rieleggibile.
7) Il difensore civico decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.
8) Le procedure di elezione del difensore civico, i requisiti, le modalità di intervento, il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni, i rapporti con gli organi istituzionali e con gli uffici, i mezzi e la dotazione organica dell’ufficio del difensore civico e quant’altro non espressamente previsto dal presente articolo, sono stabiliti dal regolamento.
a) d’ufficio o a richiesta del diretto interessato in relazione a qualunque atto o procedimento amministrativo,
b) su iniziativa di associazioni o formazioni sociali in relazione a diritti e interessi collettivi, diffusi o generali coinvolti nell’azione amministrativa.
2) Il difensore civico cura di intervenire nei casi che, comunque venuti a sua conoscenza, destino particolare allarme o preoccupazione nella popolazione.
3) Il difensore civico esercita i suoi poteri d’iniziativa d’ufficio, anche al fine di verificare che la pubblica amministrazione svolga i propri compiti con umanità, sollecitudine ed equità.
4) Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza di eventuali disfunzioni o inefficienze nell’attività delle pubbliche amministrazioni, il difensore civico promuove periodiche riunioni con i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare, ivi comprese, qualora lo consideri opportuno, le commissioni consiliari permanenti.
5) Non possono ricorrere al difensore civico i dipendenti comunali per far valere pretese derivanti dal rapporto d’impiego.
6) Il ricorso al difensore civico è indipendente dall’esperimento di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.
7) Il difensore civico, quando lo ritenga opportuno, può sospendere il proprio intervento, in attesa della pronuncia sui ricorsi suddetti.
2) Al difensore civico compete l’indennità di carica prevista per il presidente del consiglio comunale.
TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITÀ
CAPO I – La programmazione finanziaria
articolo 73 La programmazione di bilancio1) La programmazione dell’attività del comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi e interventi.
2) Lo schema di bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono predisposti e approvati dalla giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. Prima della sua conclusione la giunta sottopone il bilancio e gli altri documenti contabili all’attenzione della commissione consiliare competente. La giunta può accogliere eventuali integrazioni o/e variazioni pervenuti durante la riunione.
3) Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti a consultazione delle consulte e degli altri organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi proposte e pareri con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4) Il bilancio annuale di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale, entro il termine e secondo i principi fissati dalla legge, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
5) Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.articolo 74 Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti1) Contestualmente al progetto di bilancio annuale la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2) Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l’attuazione.
3) Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4) Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5) Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6) Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.
2) Lo schema di bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono predisposti e approvati dalla giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, sentita la commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. Prima della sua conclusione la giunta sottopone il bilancio e gli altri documenti contabili all’attenzione della commissione consiliare competente. La giunta può accogliere eventuali integrazioni o/e variazioni pervenuti durante la riunione.
3) Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria sono sottoposti a consultazione delle consulte e degli altri organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi proposte e pareri con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4) Il bilancio annuale di previsione, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale, entro il termine e secondo i principi fissati dalla legge, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità e del pareggio economico e finanziario.
5) Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.
2) Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l’attuazione.
3) Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4) Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5) Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6) Il programma è soggetto alle procedure di consultazione e approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi terzo e quarto del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.
CAPO II – L’autonomia finanziaria
articolo 75 Le risorse per la gestione corrente1) Il comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2) Il comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. I corrispettivi dei servizi a domanda individuale sono determinati tenendo conto anche della effettiva fruizione dei servizi stessi.
3) La giunta comunale assicura agli uffici tributari del comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.articolo 76 Le risorse per gli investimenti1) La giunta comunale, con l’ausilio degli uffici comunali, predispone gli atti e attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse necessarie per il finanziamento dei programmi d’investimento del comune aventi titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2) Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3) Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi d’investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.
2) Il comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive. I corrispettivi dei servizi a domanda individuale sono determinati tenendo conto anche della effettiva fruizione dei servizi stessi.
3) La giunta comunale assicura agli uffici tributari del comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.
2) Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d’investimenti del comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3) Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi d’investimento che non trovi copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.
CAPO III – La conservazione e gestione del patrimonio
articolo 77 La gestione del patrimonio1) La giunta comunale sovrintende all’attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni e acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2) La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3) La giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi in locazione o affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l’attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4) I beni patrimoniali del comune non possono, di regola, essere concessi in comodato a uso gratuito. Eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse, devono essere approvate dalla giunta sulla scorta di criteri previamente stabiliti.
5) I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, oltre ché nell’ipotesi di cui all’art. 72 comma 2, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o si presenti l’opportunità di trasformazioni patrimoniali più utili o idonee ai fini del comune, o infine sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, a esigenze finanziarie straordinarie dell’ente.
6) L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
2) La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l’osservanza dell’obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell’ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3) La giunta comunale designa il responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili e adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l’affidamento degli stessi in locazione o affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l’attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4) I beni patrimoniali del comune non possono, di regola, essere concessi in comodato a uso gratuito. Eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse, devono essere approvate dalla giunta sulla scorta di criteri previamente stabiliti.
5) I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili, oltre ché nell’ipotesi di cui all’art. 72 comma 2, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o si presenti l’opportunità di trasformazioni patrimoniali più utili o idonee ai fini del comune, o infine sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, a esigenze finanziarie straordinarie dell’ente.
6) L’alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.
CAPO IV – La revisione economico-finanziaria e il rendiconto della gestione
articolo 78 Il collegio dei revisori dei conti1) Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, di cui uno espressione della minoranza.
2) La scelta dei candidati è fatta tra gli iscritti nel ruolo e negli albi, previsti dalla legge, che risultino risiedere o esercitare la professione nella Provincia di Cagliari.
3) I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
4) Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
5) Per l’esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
6) I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
7) Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.articolo 79 Il rendiconto della gestione1) I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2) La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
3) Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4) Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.
2) La scelta dei candidati è fatta tra gli iscritti nel ruolo e negli albi, previsti dalla legge, che risultino risiedere o esercitare la professione nella Provincia di Cagliari.
3) I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Non sono revocabili, salvo che non adempiano, secondo le norme di legge e di statuto, al loro incarico.
4) Il collegio dei revisori collabora con il consiglio comunale in conformità a quanto previsto dall’art. 19 del presente statuto. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione.
5) Per l’esercizio delle loro funzioni i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
6) I revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio comunale.
7) Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.
2) La giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all’efficacia dell’azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
3) Il collegio dei revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4) Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.
CAPO V – Appalti e contratti
articolo 80 Procedure negoziali1) Il comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni e agli affitti, relativi alle proprie attività istituzionale, con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3) Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.
4) Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il dirigente individuato con le modalità stabilite dal regolamento.
2) La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3) Il comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.
4) Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del comune, il dirigente individuato con le modalità stabilite dal regolamento.
CAPO VI – Il controllo della gestione
articolo 81 Finalità1) Con apposite norme da introdursi nel regolamento di contabilità il consiglio comunale, sentito il collegio dei revisori dei conti, definisce le linee-guida dell’attività di controllo della gestione e dispone gli indirizzi secondo i quali la giunta provvederà ad attuarli.
2) Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3) Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.
4) Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale i provvedimenti necessari.
5) Apposito ufficio è istituito per lo svolgimento delle funzioni relative al controllo di gestione attraverso il quale il comune procede a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6) Con il controllo di gestione è effettuata la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati. Attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione fra i costi e la quantità e qualità dei servizi erogati, è valutata la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’attività effettuata per la realizzazione degli obiettivi.
7) Il controllo della gestione è effettuato per l’intera attività amministrativa e gestione del comune ed è svolto con cadenza periodica non superiore a un trimestre. Si articola nelle seguenti fasi:
a) predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi,
b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi,
c) rilevazione dei risultati raggiunti,
d) verifica dei dati e risultati di cui alle precedenti lettere in rapporto al piano degli obiettivi e valutazione del loro stato di attuazione misurando l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa.
8) L’ufficio redige trimestralmente distinte relazioni sui risultati delle analisi effettuate relative sia al controllo strategico di attuazione del programma, sia al controllo di gestione rimettendone copia, entro i primi dieci giorni successivi al trimestre, al sindaco, al presidente del consiglio comunale e al presidente della commissione consiliare di controllo e garanzia, ove costituita. Il sindaco e la giunta, collegialmente, e la commissione consiliare, pure collegialmente, possono effettuare presso l’ufficio ogni approfondimento utile per il miglioramento della funzionalità dell’organizzazione comunale. La commissione riferisce al consiglio le risultanze degli atti trasmessi dall’ufficio, insieme con le proposte e il sindaco e la giunta comunicano le loro valutazioni e indicazioni.
2) Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d’esercizio, la valutazione dell’andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3) Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sull’impiego delle risorse finanziarie e organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell’ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell’organizzazione.
4) Nel caso che attraverso l’attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell’esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la giunta propone immediatamente al consiglio comunale i provvedimenti necessari.
5) Apposito ufficio è istituito per lo svolgimento delle funzioni relative al controllo di gestione attraverso il quale il comune procede a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6) Con il controllo di gestione è effettuata la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati. Attraverso l’analisi delle risorse acquisite e della comparazione fra i costi e la quantità e qualità dei servizi erogati, è valutata la funzionalità dell’organizzazione dell’ente, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’attività effettuata per la realizzazione degli obiettivi.
7) Il controllo della gestione è effettuato per l’intera attività amministrativa e gestione del comune ed è svolto con cadenza periodica non superiore a un trimestre. Si articola nelle seguenti fasi:
a) predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi,
b) rilevazione dei dati relativi ai costi e ai proventi,
c) rilevazione dei risultati raggiunti,
d) verifica dei dati e risultati di cui alle precedenti lettere in rapporto al piano degli obiettivi e valutazione del loro stato di attuazione misurando l’efficacia, l’efficienza e il grado di economicità dell’azione intrapresa.
8) L’ufficio redige trimestralmente distinte relazioni sui risultati delle analisi effettuate relative sia al controllo strategico di attuazione del programma, sia al controllo di gestione rimettendone copia, entro i primi dieci giorni successivi al trimestre, al sindaco, al presidente del consiglio comunale e al presidente della commissione consiliare di controllo e garanzia, ove costituita. Il sindaco e la giunta, collegialmente, e la commissione consiliare, pure collegialmente, possono effettuare presso l’ufficio ogni approfondimento utile per il miglioramento della funzionalità dell’organizzazione comunale. La commissione riferisce al consiglio le risultanze degli atti trasmessi dall’ufficio, insieme con le proposte e il sindaco e la giunta comunicano le loro valutazioni e indicazioni.
CAPO VII – Il servizio di tesoreria
articolo 82 Tesoreria e riscossione delle entrate1) Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale a uno o più istituti di credito che dispongano di una sede operativa nel comune.
2) La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile, non tacitamente, ma a seguito di nuova deliberazione del consiglio comunale.
3) Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi dell’ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
2) La concessione è regolata da apposita convenzione e ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile, non tacitamente, ma a seguito di nuova deliberazione del consiglio comunale.
3) Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4) Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria e ai servizi dell’ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.
TITOLO VII – ATTIVITÀ NORMATIVA
articolo 83 Regolamenti1) Il comune, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, adotta regolamenti di organizzazione, di esecuzione e indipendenti:
a) sulla propria organizzazione,
b) nelle materie a esso demandate dalle leggi e dallo statuto,
c) nelle materie di competenza in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge,
d) nelle materie di cui esercita funzioni.articolo 84 Ambito di applicazione dei regolamenti1) La disciplina regolamentare incontra i seguenti limiti:
a) non può contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con i principi fissati dalle leggi, con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto,
b) l’efficacia è limitata all’ambito comunale,
c) non può contenere norme a carattere particolare,
d) non può avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse,
e) non può essere abrogata che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2) Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell’amministrazione comunale oltre che al sindaco adottare le ordinanze per l’applicazione dei regolamenti.articolo 85 Procedure per la formazione dei regolamenti1) L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale e all’iniziativa popolare.
2) I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.
3) Spetta al consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell’entrata in vigore di normative emanate dallo Stato e dalla Regione recependo, adeguando e adattando al complesso normativo del comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del comune stesso.
4) I regolamenti e le disposizioni di applicazione, oltre che nelle forme previste, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza ai cittadini e da chiunque ne abbia interesse secondo le modalità del regolamento previste dall’art. 70 del presente statuto.
a) sulla propria organizzazione,
b) nelle materie a esso demandate dalle leggi e dallo statuto,
c) nelle materie di competenza in cui manchi la disciplina di legge e di atti aventi forza di legge,
d) nelle materie di cui esercita funzioni.
a) non può contenere disposizioni in contrasto con le norme e i principi costituzionali, con i principi fissati dalle leggi, con i regolamenti statali e regionali e con il presente statuto,
b) l’efficacia è limitata all’ambito comunale,
c) non può contenere norme a carattere particolare,
d) non può avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse,
e) non può essere abrogata che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l’intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2) Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell’amministrazione comunale oltre che al sindaco adottare le ordinanze per l’applicazione dei regolamenti.
2) I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale ed entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.
3) Spetta al consiglio deliberare le disposizioni di applicazione, in dipendenza dell’entrata in vigore di normative emanate dallo Stato e dalla Regione recependo, adeguando e adattando al complesso normativo del comune le nuove disposizioni, in particolar modo nelle materie di competenza esclusiva del comune stesso.
4) I regolamenti e le disposizioni di applicazione, oltre che nelle forme previste, vanno pubblicizzate in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza ai cittadini e da chiunque ne abbia interesse secondo le modalità del regolamento previste dall’art. 70 del presente statuto.
TITOLO VIII – REVISIONE DELLO STATUTO
articolo 86 Modalità1) Le deliberazioni di revisione statutaria sono approvate dal consiglio comunale, con le modalità di cui all’art. 6, comma 4 del Lgs. 267/2000.
2) Nessuna revisione del presente statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall’ultima modifica. Le iniziative respinte dal consiglio comunale non possono essere riproposte se non sia trascorso almeno un anno dalla deliberazione di diniego.
3) La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente. Il nuovo statuto diviene operante dal giorno della sua entrata in vigore.
4) L’entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei comuni abroga le norme statutarie incompatibili con i principi fissati dalle stesse.
5) Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.articolo 87 Disposizioni finali e transitorie1) Il regolamento interno del consiglio comunale e i regolamenti di competenza sono deliberati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente modifica allo statuto.
2) Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto e non ancora adottati devono essere deliberati entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica allo statuto.
3) Sino all’entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline a essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
4) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente modifica allo statuto il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell’entrata in vigore della presente modifica allo statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle o adattarle al nuovo ordinamento comunale.
2) Nessuna revisione del presente statuto può essere deliberata se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore o dall’ultima modifica. Le iniziative respinte dal consiglio comunale non possono essere riproposte se non sia trascorso almeno un anno dalla deliberazione di diniego.
3) La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente. Il nuovo statuto diviene operante dal giorno della sua entrata in vigore.
4) L’entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei comuni abroga le norme statutarie incompatibili con i principi fissati dalle stesse.
5) Il consiglio comunale adegua lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
2) Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto e non ancora adottati devono essere deliberati entro un anno dall’entrata in vigore della presente modifica allo statuto.
3) Sino all’entrata in vigore dei regolamenti, limitatamente alle materie e discipline a essi espressamente demandati, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, in quanto con esso compatibili.
4) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente modifica allo statuto il consiglio comunale effettua una ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell’entrata in vigore della presente modifica allo statuto, al fine di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle o adattarle al nuovo ordinamento comunale.