Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Posto che il DPCM 09 marzo 2020 dispone che sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, si riporta di seguito il testo dei DPCM del 09 marzo 2020 e DPCM 08 marzo 2020 coordinato delle misure di contenimento del contagio IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE di cui una sintesi con le risposte alle domande più frequenti elaborate dal Ministero della Sanità può essere scaricata dalla seguente immagine:
Art. 1-Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
L’art. 1 del DPCM del 08 marzo 2020 risulta quindi aggiornato nel seguente modo:
1. allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 IN TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, sono adottate le seguenti misure:
2. Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Art. 2 Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.
Si fa presente che sono stati potenziati i servizi online del Comune di Sinnai, compresa la modalità di ricezione del protocollo, al fine di consentire la cittadinanza di onorare il DPCM 9 marzo 2020, cosidetto decreto “Io resto a Casa”, e al contempo di poter usufruire dei servizi comunali come previsto dal seguente Link
In osservanza al Decreto #Iorestoacasa (DPCM 9 Marzo 2020), per motivare gli spostamenti da un comune all’altro della Sardegna, in caso di controlli da parte delle autorità di pubblica sicurezza, utilizzare il seguente modulo di autodichiarazione
Si chiede a tutta la cittadinanza la collaborazione e il rispetto delle regole di prevenzione che, si ricorda, hanno validità su TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, e le disposizioni delle Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna.
Nel rispetto delle Ordinanze del Presidente della Regione, n. 4 dell’8 marzo 2020 e n. 5 del 9 marzo 2020, tutti i soggetti in arrivo in Sardegna, dal territorio nazionale o dall’estero, e quelli arrivati dal 23 febbraio 2020, hanno l’obbligo di autoisolamento fiduciario per 14 giorni e reperibilità e di compilare on line il modulo messo a disposizione dalla Regione Sardegna nel seguente link
In particolare, i Soggetti cui si rivolge l’ordinanza sono quelli in arrivo in Sardegna a decorrere dal 9 marzo senza distinzione di provenienza, nonché a quelli che vi abbiano fatto ingresso nei quattordici giorni antecedenti e che provengano o abbiano transitato o sostato nei territori della Lombardia delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, come individuati dal DPCM del 08.03.2020. Appare altresì consigliabile,in ragione delle motivazioni espresse nell’ordinanza, che si sottopongano comunque alle medesime misure coloro che abbiano avuto contatti in seminari, convegni, assemblee o incontri che, seppure tenutisi in altre zone del territorio nazionale, abbiano avuto la partecipazione di soggetti provenienti dai territori summenzionati.
Esenzioni. La misura della permanenza domiciliare di cui all’art. l dell’Ordinanza, letta in combinato disposto con l’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020 recante. “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ” è da intendersi nel senso che non si applica ai seguenti casi:
- spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, obblighi connessi all’adempimento di un dovere, da motivi di salute
- spostamenti funzionali al transito e al trasporto merci, allo svolgimento della filiera produttiva
- spostamenti funzionali allo svolgimento delle attività degli uffici pubblici. ovvero di funzioni pubbliche. comprese quelle inerenti organi costituzionali e uffici
giudiziari - spostamenti per esigenze di mobilità delle strutture operative del servizio nazionale di protezione civile e del servizio sanitario nazionale
Consulta i testi integrali del DPCM 8 e 9 marzo 2020 e dell’Ordinanza RAS 4 e 5 /2020 e gli allegati;
– Dpcm 9 marzo 2020;
– Dpcm 8 marzo 2020;
– Allegato 1 DPCM 8 marzo 2020;
– Ordinanza Presidente RAS n.5 del 9 marzo 2020;
– Nota esplicativa ordinanza RAS n. 5;
– Ordinanza Presidente RAS n. 4 del 8 marzo 2020;
– Modulo di autodichiarazione;
Link di riferimento e approfondimento sulle misure di prevenzione del corona Virus della Presidenza Consiglio Ministri;
Link di riferimento delle ordinanze e disposizioni della Regione Sardegna;