Disposizione per il taglio di alberi pericolanti, siepi e rami sporgenti ai margini dei marciapiedi, delle aree di sosta, delle strade comunali e vicinali
Con ordinanza n° 36 del 17.12.2021, il sindaco:
ORDINA
Ai proprietari, affittuari, conduttori e detentori, a qualsiasi titolo, di immobili e di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali di uso pubblico, di provvedere entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, a quanto di seguito specificato:
- Il taglio di tutte le piante esistenti e di ogni alberatura che per essiccamento o forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione stradale, anche in previsione di ulteriori eventi meteorologici intensi, in modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo per la sicurezza della pubblica circolazione dei veicoli e dei pedoni;
- Le potature delle siepi e il taglio di rami ed arbusti che si protendono oltre il limite della proprietà privata verso le strade, marciapiedi o piste ciclo-pedonali, avendo cura di conservarne l’integrità, stabilità e bellezza paesaggistica degli stessi e, ove inevitabile, provvedere all’abbattimento dell’intera pianta, nel pieno rispetto delle norme di polizia forestale e previa acquisizione delle autorizzazioni degli Enti competenti in materia qualora necessarie;
- La rimozione immediata di alberi, ramaglie, foglie e/o frutti caduti sul piano viabile e relative pertinenze (banchine e cunette) per effetto delle intemperie, della stagionalità e per qualsiasi altra causa;
- Di provvedere agli interventi sopraccitati ogni qualvolta si verifichino le problematiche definite in premessa;
- Di adoperarsi affinché le suddette operazioni da parte dei privati non compromettano, durante la loro esecuzione, la sicurezza pubblica e la circolazione dei veicoli e/o persone;
- Di provvedere all’immediato sgombero di eventuali scarti vegetali qualora i lavori in questione comportino l’invasione delle strade comunali e vicinali ad uso
AVVERTE
- In caso di mancato rispetto della presente ordinanza – fatti salvi gli eventuali ulteriori illeciti di natura penale o amministrativa ravvisabili – i trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa da € 173,00 a € 694,00 come previsto dall’art. 29 del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e ss.mm. e ii) oltre la sanzione accessoria amministrativa accessoria se applicabile;
- Trascorso il termine indicato nella diffida senza che l’interessato abbia ottemperato all’ordine ingiunto si provvederà con l’emanazione di una ordinanza nominativa, la cui inadempienza comporterà la denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di reato di cui all’art. 650 del Codice Penale;
- I lavori di cui alla presente ordinanza dovranno essere eseguiti entro e non oltre la scadenza prefissata, dopodiché, senza ulteriore avviso, l’Amministrazione Comunale, ove necessario, procederà d’ufficio con la segnalazione all’autorità del mancato rispetto dell’ordinanza, con la corresponsione della sanzione amministrativa e, in ultimo, con mezzi propri o avvalendosi di ditte specializzate per l’esecuzione di detti lavori o di parte degli stessi, ritenuti improcrastinabili per la sicurezza e la pubblica incolumità;
- Resta nella facoltà dell’Amministrazione procedente addebitare ai proprietari/conduttori dei terreni le relative spese trattenendo a parziale compenso del lavoro il legname di risulta (ove economicamente produttivo), senza che niente abbiano più a pretendere.