“Ulteriore proroga dei termini di validita’ di documenti di riconoscimento e di identita’, nonche’ di permessi e titoli di soggiorno e documenti di viaggio”.
Si informa che in data 30 aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi“.
Art.2 c.1: All’articolo 104, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al periodo di validita’ di documenti di riconoscimento e di identita’, le parole “30 aprile 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2021″.
La proroga riguarda sia le carte d’identità emesse su supporto cartaceo che su quello elettronico (CIE) con data di scadenza successiva al 31 gennaio 2020.
Per quanto riguarda la validità all’espatrio resta quella indicata sul documento alla data di scadenza.
Si ricorda che in conformità alla normativa vigente (art. 35 DPR N. 445/2000) “sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.”
– Link al Ministero dell’Interno;