Bandi di concorso
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– Archivio bandi di concorso precedenti al 15 Marzo 2021
Bandi di gara
Gli altri bandi di gara e contratti dal 15 marzo
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Disposizioni dell’art. 29, comma 1 Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti)
Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchè alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell’ambito del settore pubblico di cui all’articolo 5 alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell’articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell’articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’ articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali.
Bandi di gara e contratti: disposizioni dell’art. 37, commi 1 e 2 del D.Lgs.33/2013.
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
- Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
- Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
Gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n° 33/2013, che hanno di fatto sostituito l’art. 18 del decreto legge n° 83/2012, dispongono la pubblicità sul sito istituzionale dell’ente locale dei dati attinenti:
- alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese;
- all’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed a enti pubblici e privati.
Deve in ogni caso essere rispettata la normativa in materia di riservatezza dei dati di cui al D.Lgs. n° 196/2003.
Nell’allegato sotto riportato vengono dunque pubblicati in forma tabellare i dati richiesti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n° 33/2013.